L’articolo 12-ter del decreto-legge 84/2025 ha introdotto un ravvedimento operoso speciale destinato ai contribuenti che applicano gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) e che hanno scelto il CPB per il biennio 2025-2026. La misura consente di regolarizzare le annualità dal 2019 al 2023 versando una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e dell’IRAP, se dovuta. Questo avviene determinando il maggior reddito d’impresa o di lavoro autonomo e il maggior valore della produzione netta di ciascuna annualità su cui sarà dovuta l’imposta sostitutiva applicando al reddito o al valore della produzione originariamente dichiarato una percentuale che va dal 5 al 50% a seconda della valutazione ISA che il soggetto economico aveva ottenuto per ogni specifica annualità.
Una volta determinato il maggior reddito, si applica, per le annualità 2019, 2022, 2023, l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, una aliquota che va dall’10% al 15%, sempre a seconda della valutazione ISA ottenuta a suo tempo su ogni annualità, mentre ai fini IRAP al maggior valore della produzione netta andrà applicata l’aliquota del 3,9%.
Per le annualità 2020 e 2021, caratterizzate dall’emergenza pandemica, il legislatore ha previsto condizioni più favorevoli. L’imposta sostitutiva mantiene le aliquote dal 10% al 15% in base al punteggio ISA, ma viene applicata una riduzione del 30%. Analogamente, anche l’aliquota IRAP del 3,9% beneficia della stessa riduzione del 30%.
È, inoltre, prevista la possibilità di accedere al ravvedimento operoso speciale per le annualità in questione anche ai soggetti che avevano prodotto ricavi e compensi di ammontare non superiore a 5.164.569 euro e che non avevano applicato gli ISA dichiarando una causa di esclusione correlata alla diffusione della pandemia da COVID-19, rientrante tra quelle collegate alla condizione di non normale svolgimento dell’attività o prevista per i casi di multiattività.
In questi casi la determinazione del maggior reddito d’impresa o di lavoro autonomo o il maggior Valore della Produzione Netta IRAP andrà effettuata applicando una percentuale del 25% ai redditi d’impresa o di lavoro autonomo e al Valore della Produzione Netta dichiarati e l’imposta sostitutiva dovuta ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali sarà determinata applicando l’aliquota del 12,5% , mentre ai fini IRAP andrà applicata l’aliquota del 3,9%.
Per le prime due cause di esclusione andrà applicata anche la riduzione del 30% dell’imposta calcolata come riportato sopra. Se dai calcoli effettuati per ciascuna annualità risulterà una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali inferiori a 1.000 euro l’ammontare da versare per tali annualità a tale titolo dovrà essere quanto meno pari a 1.000 euro.
Le somme dovute, determinate come riportate in precedenza, devono essere versate tra il 1° gennaio e il 15 marzo 2026 in una unica soluzione o in dieci rate mensili di uguale importo, con la seconda e le successive maggiorate degli interessi legali calcolati a partire dal 15 marzo 2026. L’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali dovute sui maggiori redditi da partecipazione ad impresa dai soci delle società di persone o delle società di capitali in regime di trasparenza fiscale potranno essere versate dalle stesse società per loro conto.
Il ravvedimento non si perfeziona se il pagamento, in unica soluzione o della prima rata delle imposte sostitutive, è successivo alla notifica di processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento, di cui all’articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, ovvero di atti di recupero di crediti inesistenti. Il ravvedimento si perfeziona comunque attraverso il versamento per ciascuna annualità dell’intero ammontare dovuto.
Se perfezionato, il ravvedimento impedisce l’applicazione delle rettifiche dei redditi d’impresa e di lavoro autonomo ai fini delle imposte sui redditi e delle relative addizionali di cui all’art. 39 del dpr 600/73, nonché quelle previste ai fini IVA ai sensi dell’art. 54 comma 2 del dpr 633/72.
Per le annualità per le quali sarebbe possibile fruire di questo ravvedimento speciale, in quanto si è aderito al CPB 2025-2026 i termini per l’effettuazione degli accertamenti da parte dell’Agenzia delle Entrate che scadrebbero il 31 dicembre 2025 sono spostati a fine 2026. Per le annualità per le quali i contribuenti hanno aderito al ravvedimento operoso speciale, il termine per subire gli accertamenti da parte dell’Agenzia è spostato al 31 dicembre 2028.

Gli uffici della CNA di Ravenna sono a disposizione per ogni eventuale chiarimento e approfondimento in merito all’operazione oggetto del presente articolo.