L’articolo 1 commi da 174 a 178 della Legge di Bilancio 2023 ha introdotto, in riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, la possibilità di sanare le violazioni, diverse da quelle definibili secondo i contenuti dei commi da 153 a 159 (definizione degli avvisi bonari) e da 166 a 173 (sanatoria degli errori formali) dello stesso articolo 1, riguardanti dichiarazioni regolarmente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a quelli precedenti, utilizzando una procedura speciale di “ravvedimento operoso”.
Le violazioni sanabili sono quelle “sostanziali” dichiarative e quelle “prodromiche” alla presentazione della dichiarazione, che non verrebbero assorbite dalla regolarizzazione della dichiarazione e per le quali sono dovute sanzioni autonome (es. in ambito IVA, le violazioni per omessa fatturazione).
Non sono sanabili con il ravvedimento speciale:
- le violazioni rilevabili con la liquidazione automatica dei dichiarativi, ai sensi dell’art. 36-bis del dpr 600/73, dell’art. 54 -bis del dpr 633/72;
- le violazioni formali;
- le violazioni già contestate alla data del 31 marzo 2023, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, contestazione e irrogazione di sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all’art. 36-ter del dpr 600/73.
Inoltre, per espressa previsione normativa, non è utilizzabile la procedura di ravvedimento speciale:
- per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio italiano;
- in sostituzione di ravvedimenti già effettuati alla data del 1° gennaio 2023, non consentendo la possibilità di chiedere il rimborso di somme versate in eccesso.
Il perfezionamento del ravvedimento avverrà:
- con la rimozione delle irregolarità e omissioni, presentando, ad esempio, una dichiarazione integrativa entro il giorno 31 marzo 2023;
- con il pagamento di quanto dovuto a titolo di imposte, di interessi legali e di sanzioni misura minima applicabile , comprese quelle prodromiche non assorbite dalla regolarizzazione delle dichiarazioni, ridotte ad un diciottesimo (1/18), in una unica soluzione sempre entro il 31 marzo 2023, o con il versamento della prima rata trimestrale di otto rate di pari importo, entro il 31 marzo 2023 (con applicazione degli interessi da rateazione a partire dalla seconda rata nella misura del 2 per cento annuo), utilizzando un modello F24. Per quanto riguarda la rateazione, la norma prevede le seguenti scadenze delle rate trimestrali, successive alla prima: 30 giugno 30 settembre, 20 dicembre, 31 marzo di ciascun anno interessato da questa procedura speciale.
Il mancato pagamento, anche solo in parte, di una rata trimestrale successiva alla prima, entro il termine della successiva farà perdere il beneficio della dilazione e le somme residue saranno iscritte a ruolo, con applicazione della sanzione ordinaria del 30% sui mancati versamenti e degli interessi del 4% annuo decorrenti dal 31 marzo 2023.
Nella circolare 2E del 27 gennaio 2023, dell’Agenzia delle Entrate è riportato che è possibile effettuare il pagamento di quanto dovuto, utilizzando in compensazione crediti d’imposta spettanti ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. 241/97.
Per effettuare il versamento delle somme dovute, con la risoluzione 6E del 14 febbraio 2023 sono stati istituiti i seguenti codici tributo, relativi alle sanzioni ridotte da versare:
Codice tributo | Sezione | Denominazione
codice tributo |
Codice
Regioni o Codice Ente/codice comune |
Rateazione
/Regione/ Prov./mese di rifermento |
Anno di
Riferimento |
Debito/
Credito |
TF45 |
ERARIO |
IRPEF – Ravvedimento speciale – Articolo 1, commi da 174 a 178, legge n. 197/2022 – Sanzioni |
NON PRESENTE |
RATA
(NNRR) |
AAAA |
Debito |
TF46 |
ERARIO |
IRES – Ravvedimento speciale – Articolo 1, commi da 174 a 178, legge n. 197/2022 – Sanzioni |
NON PRESENTE |
RATA
(NNRR) |
AAAA |
Debito |
TF47 |
ERARIO |
IVA – Ravvedimento speciale Articolo 1, commi da 174 a 178, legge n. 197/2022 – Sanzioni |
NON PRESENTE |
RATA
(NNRR) |
AAAA |
Debito |
TF48 |
ERARIO |
Addizionali e maggiorazioni IRES – Ravvedimento speciale – Articolo 1, commi da 174 a 178, legge n. 197/2022 – Sanzioni |
NON PRESENTE |
RATA
(NNRR) |
AAAA |
Debito |
TF49 |
ERARIO |
Imposte sostitutive e altre imposte erariali – Ravvedimento speciale – Articolo 1, commi da 174 a 178, legge n. 197/2022 – Sanzioni |
NON PRESENTE |
RATA
(NNRR) |
AAAA |
Debito |
TF50 |
REGIONI |
IRAP – Ravvedimento speciale – Articolo 1, commi da 174 a 178, legge n. 197/2022 – Sanzioni | CODICE
REGIONE (tabella T0 – codici delle Regioni e delle Province autonome) |
RATA
(NNRR) |
AAAA |
Debito |
TF51 |
REGIONI |
Addizionale regionale all’IRPEF – Ravvedimento speciale – Articolo 1, commi da 174 a 178, legge n. 197/2022 – Sanzioni | CODICE
REGIONE (tabella T0 – codici delle Regioni e delle Province autonome) |
RATA
(NNRR) |
AAAA |
Debito |
TF52
|
IMU E
ALTRI TRIBUTI LOCALI |
Addizionale comunale all’IRPEF – Ravvedimento speciale – Articolo 1, commi da 174 a 178, legge n. 197/2022 – Sanzioni | CODICE
CATASTALE DEL COMUNE (tabella T4 – codici catastali dei Comuni) |
RATA
(NNRR) |
AAAA |
Debito |
TF53
|
ERARIO |
Ritenute imposte erariali – Ravvedimento speciale – Articolo 1, commi da 174 a 178, legge n. 197/2022 – Sanzioni |
NON PRESENTE |
RATA
(NNRR) |
AAAA |
Debito |
TF54 | REGIONI | Trattenute addizionale regionale all’IRPEF – Ravvedimento speciale – Articolo 1, commi da 174 a 178, legge n. 197/2022 – Sanzioni | CODICE REGIONE
(tabella T0 – codici delle Regioni e delle Province autonome) |
RATA
(NNRR) |
AAAA |
Debito |
TF55 |
IMU E
ALTRI TRIBUTI LOCALI |
Trattenute addizionale comunale all’IRPEF – Ravvedimento speciale – Articolo 1, commi da 174 a 178, legge n. 197/2022 – Sanzioni | CODICE
CATASTALE DEL COMUNE (tabella T4 – codici catastali dei Comuni) |
RATA
(NNRR) |
AAAA |
Debito |
TF56
|
ERARIO |
Altre violazioni tributarie – Ravvedimento speciale – Articolo 1, commi da 174 a 178, legge n. 197/2022 – Sanzioni |
NON PRESENTE |
RATA
(NNRR) |
AAAA |
Debito |
L’indicazione dell’Anno di riferimento nella forma AAAA corrisponde a quella del periodo d’imposta a cui si riferisce la violazione.
In caso di versamento in forma rateale, i campi “Rateizzazione/regione/provincia/mese di riferimento” o “Rateazione/mese di riferimento” Sono valorizzati nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata e “RR” rappresenta il numero complessivo delle rate, es.:”0108”, in caso di pagamento in un’unica soluzione, andrà invece indicato “0101”
I codici da utilizzare per il versamento delle maggiori imposte, relative addizionali, degli interessi legali e di quelli da rateazione, sono quelli ordinariamente istituiti e già utilizzati in sede di ravvedimento operoso ordinario.