Torniamo su una norma complessa da mettere a terra
Il Reg. UE 2025/40, applicabile dal 12agosto 2026, introduce una riforma della disciplina sugli imballaggi, con impatti anche per il settore alimentare. L’obiettivo è favorire il passaggio verso un modello circolare, riducendo l’utilizzo di materie prime vergini. Dopo l’articolo già pubblicato nel n.2 di Tempo d’Impresa, tocchiamo ulteriori punti di interesse per la categoria. Riciclabilità obbligatoria: gli imballaggi saranno classificati in tre classi di prestazione (A, B e C). Dal 2030 dovranno essere almeno di classe C, mentre dal 2038 saranno ammessi solo quelli rientranti nelle classi A o B. Gli imballaggi con una riciclabilità inferiore al 70% saranno considerati non idonei e soggetti a limitazioni alla commercializzazione.
Contenuto minimo di plastica riciclata: per gli imballaggi in plastica a contatto con alimenti sono previste soglie minime di contenuto riciclato. Dal 2030 almeno 10% per plastiche non PET, 30% per PET e bottiglie, 35% per gli altri imballaggi. Tali percentuali aumenteranno entro il 2040 fino al 25%, 50% e 65%. Restano alcune deroghe per applicazioni sensibili, come alimenti per lattanti o dispositivi medici.
Compostabilità mirata: dal 2028 determinate categorie, come bustine da tè, capsule e cialde per caffè ed etichette su frutta e verdura, dovranno essere progettate per essere compostabili. Per tutte le altre tipologie continuerà a prevalere la priorità del riciclo. Riduzione degli imballaggi: dal 2030 sarà obbligatorio ridurre al minimo peso e volume degli imballaggi. Saranno vietati elementi inutili come doppi fondi, pareti non necessarie e spazi vuoti superiori al 50% negli imballaggi per e-commerce, salvo specifiche eccezioni.
Sostanze pericolose: il regolamento introduce limiti più stringenti per le sostanze nocive lungo l’intero ciclo di vita degli imballaggi. Dal 2026 sarà vietata l’immissione sul mercato di imballaggi alimentari contenenti PFAS oltre i limiti stabiliti. Sono inoltre previste restrizioni per bisfenolo A e per alcuni metalli pesanti.
Etichettatura armonizzata: dal 2028 tutti gli imballaggi dovranno riportare pittogrammi per la raccolta differenziata, codici QR con informazioni su riciclabilità e contenuto riciclato.
Regimi sperimentali etichettatura
È stata prorogata al 31 dicembre la norma sui regimi sperimentali riguardanti l’obbligo di indicare in etichetta l’origine della materia prima. Le categorie interessate includono il Riso (indicazione del Paese di coltivazione, lavorazione e confezionamento), il grano duro per pasta (indicazione del Paese di coltivazione e del luogo di molitura), pomodoro e derivati (indicazione del Paese di coltivazione e di trasformazione), latte e prodotti lattiero-caseari (indicazione del Paese di mungitura e di trasformazione), carni suine trasformate (indicazione del Paese di nascita, allevamento e macellazione). Il Reg.UE 2018/775 prevede l’obbligo di indicare l’origine dell’ingrediente primario solo se diversa da quella dichiarata per il prodotto finale, la norma nazionale richiede tale indicazione in ogni caso per le filiere sopra citate.


