Dal prossimo anno ci saranno importanti novità che coinvolgeranno tutte le Aziende che attualmente sono obbligate a tenere il registro di carico e scarico ed a presentare la dichiarazione MUD: la tracciabilità dei rifiuti diventa digitale e dal 13 febbraio 2025 dovranno essere utilizzati i nuovi modelli di Registro e Formulario di identificazione rifiuti.
La regolamentazione attuativa del Registro Elettronico Nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, ha definito una “partenza scaglionata” che inizierà a partire dal 15 dicembre 2024.
Dovranno iscriversi al RENTRI:
- i gestori degli impianti di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e/o non pericolosi;
- Enti e imprese che effettuano raccolta e trasporto di rifiuti a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti e intermediari di rifiuti pericolosi e/o non pericolosi;
- Enti ed imprese produttori di rifiuti pericolosi;
- Enti imprese che producono, nell’ambito di lavorazioni industriali a artigianali, solo rifiuti non pericolosi e che hanno oltre a 10 dipendenti.
Scadenze per l’iscrizione al RENTRI:
- dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025: per i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di cinquanta dipendenti, i trasportatori ed i gestori di impianti;
- dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025: per i produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di dieci dipendenti (e fino a 50 dipendenti);
- dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026: per tutti i restanti produttori iniziali di soli rifiuti speciali pericolosi.
NUOVO REGISTRO DI CARICO E SCARICO RIFIUTI dal 13 febbraio 2025
Le imprese di cui sopra, a partire dal 13 febbraio 2025, dovranno utilizzare un nuovo modello di registro di carico e scarico rifiuti ed un nuovo modello di formulario di identificazione, in cui sono stati modificati alcuni campi ed alcune informazioni da inserire, rispetto ai precedenti.
Il nuovo registro, in particolare, andrà a sostituire quello attualmente in uso a partire dal 13 febbraio 2025 e dal momento in cui l’impresa si iscriverà al RENTRI, dovrà essere tenuto esclusivamente in modalità digitale.
Questo significa che le imprese che rientrano nel primo gruppo di iscrizione al RENTRI (produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di cinquanta dipendenti, i trasportatori ed i gestori di impianti), dovranno tenere il registro digitale già a partire dal prossimo 13 febbraio, mentre per tutte le altre imprese il registro potrà essere tenuto, con il nuovo modello, ancora in modalità cartacea, ma solo fino alla propria iscrizione al RENTRI.
Non cambiano le imprese soggette all’obbligo di tenere il registro rifiuti
Sono tenuti a registrare le informazioni sui propri rifiuti gestiti, tutti i Produttori di rifiuti speciali, pericolosi, e i Produttori di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da lavorazioni artigianali e industriali che occupano oltre 10 dipendenti, i trasportatori di rifiuti e le imprese che effettuano operazioni di recupero o di smaltimento. Sono sempre esclusi dall’obbligo di tenuta del Registro i produttori di soli rifiuti non pericolosi derivanti da attività di costruzione e demolizione, da attività commerciali e di servizio.
Non cambiano le tempistiche delle annotazioni di carico e scarico:
- per i produttori almeno entro 10 giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto o dallo scarico del medesimo;
- per i trasportatori almeno entro 10 giorni lavorativi dall’effettuazione del trasporto;
- per i recuperatori e smaltitori entro 2 giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti.
Si ricorda, inoltre, che la normativa consente alle imprese produttrici di delegare la tenuta dei registri rifiuti solo alle associazioni di categoria (con cadenza mensile) e che CNA attraverso i propri servizi può supportare le imprese con l’utilizzo di uno strumento gestionale che consente in modo semplice, la tenuta del registro digitale nonché della gestione dei nuovi formulari.
I nuovi registri, stampati con il nuovo format RENTRI, devono essere vidimati prima del loro utilizzo presso le CCIAA.
NUOVI FORMULARI dal 13 febbraio 2025
A partire da tale data potranno essere utilizzati solo i nuovi modelli di formulari, che dovranno essere stampati e vidimati digitalmente attraverso il portale RENTRI oppure utilizzando un sistema gestionale interoperabile con RENTRI.
Sono modificate alcune informazioni da inserire nel documento ed il formulario, come il registro, hanno una nuova grafica un po’ diversa da quella precedente.
I formulari dovranno essere stampati in 2 copie: una copia resterà al produttore o detentore dei rifiuti, datata e firmata dal produttore e sottoscritta altresì dal trasportatore, un’altra sarà sottoscritta e datata in arrivo dal destinatario che rilascerà una riproduzione al trasportatore.
Ricordiamo sempre che la responsabilità del corretto smaltimento o recupero dei rifiuti è a carico del produttore che, pertanto, dovrà conferire i rifiuti attraverso ditte autorizzate alla raccolta degli stessi, cioè in possesso di iscrizione Albo Gestori Rifiuti e autorizzate alle operazioni di recupero e smaltimento. Solo il completo percorso del formulario con il ritorno della copia attestante il corretto conferimento, libera il produttore da ogni responsabilità e, almeno una volta all’anno i rifiuti devono essere conferiti per lo smaltimento. La copia del formulario di ritorno al produttore, potrà essere inviata tramite consegna diretta oppure posta elettronica certificata (PEC) oppure servizi resi disponibili dal R.E.N.T.Ri.
Sedar CNA Servizi è disponibile per effettuare la stampa e la vidimazione dei nuovi registri nonché dei formulari e, a partire dai prossimi giorni le imprese che usufruiscono dei servizi MUD e registri digitali saranno contattate per la stampa e vidimazione dei nuovi registri.
Per ogni ulteriore informazione relativa a consulenza ed assistenza in merito a tenuta dei registri, iscrizione al RENTRI, è possibile richiedere un contatto, prenotare un appuntamento per effettuare il check Rifiuti, per l’inquadramento della propria impresa rispetto al Rentri, la verifica delle tempistiche di iscrizione, la correttezza della classificazione dei propri rifiuti e per le informazioni personalizzate sui nuovi format di registro e formulario.