È possibile comunicare un responsabile tecnico temporaneo in caso di assenza di quello nominato

Il Decreto Legge 19/02/2026, n. 19 (Decreto PNRR 3), in attesa di conversione, ha introdotto una semplificazione volta a garantire la continuità operativa dell’attività di acconciatura ed estetica, evitando che assenze improvvise del responsabile tecnico possano determinare la sospensione immediata dell’esercizio, con perdite rilevanti in termini di costi diretti e indiretti. La disposizione, intervenendo sull’art. 3, co. 1, della L. n.1/1990 (estetisti) e sull’art. 3, comma 5-bis della L. n.174/2005 (acconciatori), prevede l’inserimento dei seguenti periodi: “L’impresa può indicare, ai sensi del primo periodo, quale responsabile tecnico temporaneo, per un periodo non superiore a trenta giorni prorogabili al massimo a novanta per comprovati motivi di salute, un dipendente o un familiare coadiuvante o un collaboratore con un’esperienza professionale, maturata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione, non inferiore a tre anni. Il periodo in cui il sostituto è adibito all’attività di responsabile tecnico temporaneo deve essere tempestivamente comunicato allo sportello unico dell’attività produttive (SUAP) e alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente.”
Quindi, i soggetti che possono ricoprire la carica di responsabile tecnico temporaneo sono: dipendente, familiare coadiuvante e collaboratore con esperienza nel settore di riferimento di almeno 3 anni. Non è pertanto richiesta la qualificazione/abilitazione solitamente necessaria per ricoprire il ruolo di responsabile tecnico.
In un’ottica di semplificazione delle procedure e di contenimento degli oneri amministrativi, non è previsto alcun ulteriore procedimento autorizzatorio. È richiesta invece una tempestiva comunicazione al SUAP e CCIAA territorialmente competenti. L’assenza di termini perentori per la comunicazione è in linea con la finalità stessa della norma, che è quella di evitare interruzioni dell’attività per ragioni meramente formali.