Reverse charge nel settore della logistica
Da luglio l’opzione per il versamento IVA da parte del committente
Al fine di contrastare le frodi perpetrate da alcuni operatori della logistica e riscontrate negli appalti di fornitura di manodopera, la legge di Bilancio 2025 ha previsto l’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile alle prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto, movimentazione di merci e servizi di logistica. Detta disposizione non si applica alle operazioni effettuate nei confronti di Amministrazioni pubbliche per le quali opera il meccanismo dello split payment. L’efficacia della disposizione è però subordinata al rilascio dell’autorizzazione da parte del Consiglio UE, pertanto, ad oggi, risulta inapplicabile. In attesa della piena operatività delle disposizioni, è stato previsto un regime transitorio per indirizzare gli operatori al futuro meccanismo del reverse charge.
Per le prestazioni di servizi indicate sopra, il prestatore e il committente possono optare affinché il pagamento dell’IVA sulle stesse sia effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore, che è solidalmente responsabile dell’imposta dovuta. La medesima opzione può essere esercitata nei rapporti tra l’appaltatore e gli eventuali subappaltatori. L’opzione può essere esercitata da tutti i soggetti che intervengono nella catena dei subappalti. L’esercizio dell’opzione in uno qualsiasi dei rapporti tra subappaltante e subappaltatore prescinde dall’esercizio della medesima nel rapporto tra committente e primo appaltatore. Come affermato anche dalla Relazione illustrativa al decreto fiscale, ciascun rapporto di subappalto si considera autonomo rispetto agli altri, nonché a quello tra committente e primo appaltatore. Il versamento dell’IVA dev’essere effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore, che è solidalmente responsabile dell’imposta dovuta, tramite il modello F24, senza possibilità di effettuare compensazione di crediti, entro il giorno 16 del mese successivo alla data di emissione della fattura da parte del prestatore. L’opzione, avente durata triennale, si esercita attraverso l’invio del modello “Comunicazione dell’opzione per le prestazioni di servizi rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto, movimentazione merci e servizi di logistica” approvato con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate pubblicato il 28 luglio 2025. La data di trasmissione telematica della comunicazione, direttamente o tramite intermediario abilitato, vale quale data di esercizio dell’opzione. La scelta per traslare il pagamento dell’IVA in capo al committente deve essere esercitata congiuntamente dal prestatore e dal committente. Tale aspetto trova conferma nelle istruzioni al modello recentemente approvato, ove è precisato che “il committente è tenuto a rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attesta di aver esercitato congiuntamente con il prestatore indicato” l’opzione. La convenienza per la speciale disciplina di assolvimento dell’IVA dovrà, pertanto, essere valutata unitamente dai due soggetti passivi legati da uno stesso contratto. A livello generale, il modello necessita di svariate informazioni relativamente ai contratti di appalto, subappalto o simili, che sono stati stipulati e per i quali si intende far valere l’opzione. Appare implicita la necessità della redazione in forma scritta, essendo richiesta la data di stipula e la numerazione progressiva del contratto. Inoltre, devono essere riportati la data di inizio e di fine e il valore annuale del contratto nonché alcuni dettagli sul luogo di esecuzione delle prestazioni, laddove vi sia un luogo univoco. Per l’applicazione della nuova disposizione in commento, occorre sottolineare che risulta auspicabile la pubblicazione di un documento di prassi che consenta di risolvere alcuni dubbi, legati, ad esempio, al perimetro soggettivo delle novità. La norma fa riferimento genericamente alle prestazioni rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto, movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica e, secondo quanto suggerito recentemente da Assonime (circolare n. 17 dell’8 luglio 2025), una chiave di lettura potrebbe essere l’individuazione dei committenti in base ai codici ATECO, in linea con quanto già fatto dalla stessa Agenzia delle Entrate per delimitare l’ambito soggettivo di applicazione del reverse charge nel settore edile.
Ulteriormente, occorre rilevare che il soggetto prestatore, una volta esercitata l’opzione, non incasserà più l’IVA e, se effettua esclusivamente o prevalentemente tali operazioni, si troverà strutturalmente in una posizione creditoria. Le operazioni attive poste in essere, infatti, non genereranno imposta a debito con cui compensare l’imposta a credito derivante dagli acquisti. Al fine di mitigare tale circostanza sarebbe auspicabile l’inclusione dei prestatori coinvolti dall’opzione (ed anche dal reverse charge) tra i contribuenti ammessi al rimborso IVA in via prioritaria, secondo quanto già previsto per categorie simili quali, ad esempio, i soggetti che effettuano prestazioni di servizi nel settore edile ovvero quelli che operano verso committente in regime di split-payment. Infine, passando agli adempimenti prettamente operativi, il provvedimento non sembra disporre nulla in merito alla compilazione della fattura elettronica al fine di evidenziare che l’IVA non viene versata dal prestatore, cosa che per esempio avviene per le fatture emesse in scissione dei pagamenti, le quali riportano nel campo “esigibilità IVA” il valore “S” cosi come nulla viene disposto in riferimento alle regole di registrazione di tali fatture nei libri IVA di prestatore e committente.