Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti relative all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Il Decreto Legge n. 65 del 18 maggio 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale e in vigore dal 18 maggio 2021, modifica i parametri di ingresso nelle “zone colorate” in modo che assumano principale rilievo l’incidenza dei contagi rispetto alla popolazione complessiva e il tasso di occupazione dei posti letto in area medica e in terapia intensiva.

Il testo delinea il cronoprogramma della progressiva eliminazione delle restrizioni, anticipando in alcuni casi le riaperture inizialmente previste dal Decreto Legge dello scorso 21 aprile. Tutte le attività oggetto di precedenti restrizioni devono svolgersi in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati o da adottare sulla base dei criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico.

 

Ecco una sintesi delle principali misure in vigore a partire da martedì 18 maggio 2021 (le misure sono valide per le zone gialle, restano invariate quelle previste per le altre zone di rischio):

  • dal 18 maggio fino al 6 giugno, in zona gialla, il divieto di spostamenti dovuti a motivi diversi da quelli di lavoro, necessità o salute, attualmente previsto dalle ore 22.00 alle 5.00, sarà ridotto di un’ora, rimanendo quindi valido dalle 23.00 alle 5.00. A partire dal 7 giugno 2021, sarà valido dalle ore 24.00 alle 5.00. Dal 21 giugno 2021 sarà completamente abolito. Nelle zone bianche non si applicano i limiti orari agli spostamenti;
  • dal 1° giugno sarà possibile consumare cibi e bevande all’interno dei locali anche oltre le 18.00, fino all’orario di chiusura previsto dalle norme sugli spostamenti;
  • dal 22 maggio, tutti gli esercizi presenti nei mercati, centri commerciali, gallerie e parchi commerciali potranno restare aperti anche nei giorni festivi e prefestivi;
  • anticipata al 24 maggio, rispetto al 1° giugno, la riapertura delle palestre in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati, a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno due metri e che i locali siano dotati di adeguati sistemi di ricambio dell’aria, senza ricircolo;
  • dal 1° luglio potranno riaprire le piscine al chiuso, i centri natatori e i centri benessere, nel rispetto delle linee guide e dei protocolli;
  • dal 1° giugno all’aperto e dal 1° luglio al chiuso, sarà consentita la presenza di pubblico, nei limiti già previsti (25% della capienza massima, con il limite di 1.000 persone all’aperto e 500 al chiuso), per tutte le competizioni o eventi sportivi (non solo a quelli di interesse nazionale) esclusivamente con posti a sedere preassegnati e nel rispetto delle linee guida adottate. Quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, gli eventi e le competizioni sportive si svolgono senza la presenza di pubblico;
  • dal 22 maggio sarà possibile riaprire gli impianti di risalita nei comprensori sciistici, nel rispetto delle linee guida di settore;
  • dal 1° luglio sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò potranno riaprire al pubblico;
  • parchi tematici e di divertimento potranno riaprire al pubblico dal 15 giugno, anziché dal 1° luglio;
  • tutte le attività di centri culturali, centri sociali e centri ricreativi saranno di nuovo possibili dal 1° luglio;
  • dal 15 giugno saranno possibili, anche al chiuso, le feste e i ricevimenti successivi a cerimonie civili o religiose, con la prescrizione che i partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19. Restano sospese le attività in sale da ballo, discoteche e simili, all’aperto o al chiuso;
  • dal 1° luglio sarà nuovamente possibile tenere corsi di formazione pubblici e privati in presenza;
  • In zona gialla, il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura è assicurato a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonché dei flussi di visitatori, garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.

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