I commi da 231 a 252 della Legge di Bilancio 2023 hanno previsto  una nuova  definizione agevolata dei debiti risultanti dai  carichi (cartelle)  affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022,  con la possibilità di non pagare le sanzioni, gli interessi – compresi quelli  di mora e per ritardata iscrizione – l’aggio e le somme aggiuntive per i debiti previdenziali, ma di assolvere al solo pagamento di quanto dovuto a titolo di capitale e di somme dovute a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica delle cartelle di pagamento.

Il versamento andrà eseguito entro il 31 luglio 2023, in un’unica soluzione o in un massimo di 18 rate, con le prime due, pari ciascuna al 10% di quanto dovuto, scadenti, rispettivamente, il 31 luglio 2023 e il 30 novembre 2023, e con le altre scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a partire dal 2024 (in quest’ultima ipotesi si applicheranno interessi da rateazione  al 2% annuo, decorrenti dal 1° agosto 2023).

La volontà di avvalersi della definizione va manifestata, con apposita dichiarazione di adesione da inviare, entro il 30 aprile 2023,  in via telematica all’agente della riscossione,  dando indicazione anche del numero delle rate con cui si intende effettuare il pagamento delle somme dovute (max 18).

Nella dichiarazione di cui sopra il debitore interessato indica i giudizi pendenti riguardanti i carichi che intende definire, assumendo l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi.

Entro il 30 giugno 2023 l’agente della riscossione comunicherà ai debitori che hanno inviato la dichiarazione l’ammontare delle somme complessivamente dovute ai fini della rottamazione, con indicazione delle somme dovute per ciascuna delle rate con le quali si era scelto di effettuare il pagamento e della scadenza di ciascuna di esse (nel calcolo delle somme ancora dovute, l’Agenzia Entrate Riscossione terrà conto degli importi già versati esclusivamente a titolo di capitale e a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e diritti di notifica).

Il pagamento delle somme dovute potrà essere effettuato:

  • mediante la domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore, con le modalità determinate dall’agente nella risposta alla richiesta di adesione;
  • con moduli di pagamento pre-compilati, che l’agente sarà tenuto ad allegare alla risposta che invierà;
  • presso gli sportelli dell’agente della riscossione.

In caso di omesso, insufficiente o tardivo – superiore a cinque giorni – versamento, anche di una sola rata, la definizione agevolata risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

È possibile fruire della nuova “rottamazione” anche per debiti  relativi a carichi affidati dal 2000 al 2017, oggetto di  precedenti strumenti di tregua fiscale (ossia, le varie edizioni della “rottamazione” varie e il “saldo e stralcio” per le persone fisiche in difficoltà economiche), anche nell’ipotesi in cui si sia determinata l’inefficacia di quelle procedure.

In riferimento alle sanzioni amministrative (comprese le multe per infrazioni stradali) diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o di obblighi di natura contributiva o previdenziale, la definizione riguarda soltanto gli interessi e le somme maturate a titolo di aggio.

L’agente della riscossione, allo scopo di agevolare i soggetti interessati ad effettuare le citate operazioni, renderà disponibili ai debitori, nell’area riservata del proprio sito web i dati necessari ad individuare i carichi definibili.

Per quanto riguarda i debiti derivanti dai carichi degli enti di previdenza privati, la norma prevede che gli stessi possano rientrare nella Definizione agevolata solo con apposita delibera pubblicata sul sito internet dello specifico ente, entro il 31 gennaio 2023, e comunicata entro la stessa data ad Agenzia delle Entrate-Riscossione tramite PEC.

Le casse/enti previdenziali di diritto privato che hanno deliberato, entro il 31 gennaio 2023, l’inclusione dei propri carichi nell’ambito applicativo della Definizione agevolata sono:

  • CNPA FORENSE – Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza forense
  • ENPAB – Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi
  • CNPR – Cassa Ragionieri
  • ENPAV – Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari
  • INPGI “GIOVANNI AMENDOLA” – Istituto nazionale di previdenza ed assistenza dei giornalisti italiani.

Carichi affidati agli agenti della riscossione non soggetti alla procedura di rottamazione

Il provvedimento prevede espressamente la non applicabilità della procedura descritta relativamente a carichi corrispondenti a:

  • risorse proprie tradizionali previsti da specifiche decisioni del Consiglio Euratom, citate nella norma;
  • l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;
  • somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato secondo i regolamenti UE;
  • a crediti dovuti derivanti da pronunce di condanna da parte della Corte dei Conti;
  • a multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti di sentenze penali di condanna.

Inoltre non rientrano in questa definizione i debiti riferibili a carichi affidati agli  agenti della riscossione, dal 2000 e fino a tutto il 2015,  di ammontare residuo inferiori a 1.000€ che possono godere dello “stralcio” previsto dai commi da 222 a 230 sempre dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2023.