contributi sicurezza

È entrato in vigore  in data 17 giugno 2020 il Decreto Legge n. 52 emanato per dare continuità agli ammortizzatori sociali.
Il provvedimento stabilisce la possibilità di continuare a fruire delle ulteriori 4 settimane anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020 purché siano esauriti i trattamenti di integrazione salariale ordinario, straordinario o in deroga, per l’intero periodo precedentemente concesso (14 settimane). Resta ferma la durata massima complessiva di 18 settimane considerati i trattamenti riconosciuti cumulativamente ai sensi degli artt. 19-22, DL n. 18/2020.
Inoltre il D.L. contiene importanti novità relativamente ai termini di presentazione delle domande di cassa integrazione ordinaria e di assegno ordinario: devono essere presentate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
In caso di istanze che prevedano il pagamento diretto della prestazione di integrazione salariale, il datore di lavoro è obbligato ad inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, o, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione.