Gli articoli 68, 70, 71 del Decreto Rilancio riguardano il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali contrassegnati dalla causale "emergenza COVID-19".  Le novità introdotte in materia comprendono sia modifiche alla regolamentazione di tali ammortizzatori, sia il loro finanziamento con risorse provenienti dal bilancio pubblico. Il decreto, a volerne sinterizzare la portata, va in direzione dell’ampliamento dei periodi massimi di possibile fruizione degli ammortizzatori e, contestualmente, dell’incremento delle risorse rese disponibili a tale scopo.

Durata massima degli ammortizzatori
A) I datori di lavoro possono avanzare domanda di trattamento ordinario di integrazione salariale o di assegno ordinario per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane. Si considera usufruito l’intero periodo con 45 giorni effettivi di ammortizzatore sociale o 54 se l’orario è distribuito su 6 giornate settimanali; il contatore è aziendale, ovvero anche un solo lavoratore in sospensione o riduzione è pari ad un giorno fruito.
Come utilizzare le settimane aggiuntive:
•    le imprese che, al momento della entrata in vigore del Decreto Rilancio hanno già fruito delle nove settimane, possono avvalersi di ulteriori cinque settimane entro la data limite del 31 agosto;
•    le altre imprese, che non hanno ancora esaurito le nove settimane inizialmente previste, potranno avanzare domanda per residua frazione delle nove settimane e solo dopo averlo esaurita saranno in grado fruire delle ulteriori cinque settimane.
B) Il Decreto Rilancio prevede un ulteriore pacchetto di quattro settimane di trattamento ordinario e di assegno ordinario fruibili per periodi decorrenti dal 1° settembre al 31 ottobre 2020, subordinati a condizioni molto particolari. Si ipotizza che, a causa del protrarsi della emergenza epidemiologica, possa esserci la necessità di prolungare la copertura assicurata dagli ammortizzatori sociali per ulteriori 4 settimane nel periodo che va dal  1° settembre al 31 ottobre 2020 ad esclusione  sono, infatti, escluse le imprese del comparto turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, a cui è data la possibilità di fruire delle predette quattro settimane anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020 a condizione che i medesimi abbiamo interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane. Le risorse necessarie sono rimesse all’emissione di uno o più decreti del Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell’economia nel rispetto dei saldi di finanza.

Procedura sindacale
Relativamente ai trattamenti di cui alle lettere A) e B), è stata ripristinata l’informativa da inviare alle organizzazioni sindacali, gli esami congiunti posso essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione.

Termini di presentazione delle domande
Il Decreto Rilancio modifica il termine della presentazione delle relative domande che devono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui ha inizio la sospensione o la riduzione dell’orario.

Cassa integrazione in deroga
Le disposizioni dei periodi di durata massima che derivano dal Decreto Rilancio, sono applicate anche alle casse integrazioni in deroga. Il meccanismo è analogo a quello pensato per i trattamenti ordinari e gli assegni ordinari. Per poter aspirare alle cinque settimane aggiuntive di cassa in deroga, è necessario avere esaurito le nove settimane. Anche per la cassa in deroga, viene previsto il medesimo dispositivo per le ulteriori quattro settimane.

Chi autorizza la cassa in deroga
Il Decreto Rilancio introduce il principio in base al quale la cassa in deroga è autorizzata dall’Inps per i periodi successivi alle prime nove settimane, riconosciuti dalla Regioni. Per tali periodi, pertanto, la domanda è da inviare telematicamente all’Inps, con la lista dei beneficiari e indicando le ore di sospensione per ciascun lavoratore per tutto il periodo autorizzato.
La domanda è trasmessa entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa (nell’immediato, la domanda è presentata alla sede Inps nei primi 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto).
Il datore di lavoro che si avvale del pagamento diretto da parte dell’Inps trasmette la domanda entro il quindicesimo giorno dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, unitamente ai dati essenziali per il calcolo e l’erogazione di una anticipazione della prestazione ai lavoratori con le modalità indicate dall’Inps.  L’Inps autorizza le domande e dispone l’anticipazione di pagamento del trattamento entro 15 giorni dal ricevimento delle domande stesse. La misura dell’anticipazione è calcolata sul 40% delle ore autorizzate nell’intero periodo. A seguito della successiva trasmissione completa dei dati da parte dei datori di lavoro, l’Inps provvede al pagamento del trattamento residuo o al recupero degli eventuali importi indebitamente anticipati.

Finanziamento Fondi residuali
Il Decreto Rilancio, garantendo l’assegno ordinario anche per i fondi residuali, rifinanzierà tali fondi nel limite di 1.100 milioni di euro. Tra i beneficiari del finanziamento spicca il Fondo di Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato a cui spetteranno circa i tre quarti della somma. Le risorse saranno trasferite ai rispettivi Fondi con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze. È la prima volta, nella storia repubblicana, che una così cospicua somma viene riconosciuta ad un Fondo Bilaterale riferito al comparto artigiano.

Blocco dei licenziamenti
Il Decreto Rilancio ripropone il tema della sospensione dei recessi, bloccando questi ultimi per un periodo di ulteriori tre mesi, ovvero fino al 17 agosto 2020. Va sottolineato come tale articolo è stato riproposto con i medesimi dubbi interpretativi e politici originali, mai risolti. Pur apprezzando infatti l’intenzione dichiarata è il metodo che non convince. Il giustificato motivo di licenziamento infatti è determinato da ragioni inerenti l’attività produttiva, l’organizzazione del lavoro, il suo regolare funzionamento. Queste, alla luce dell’art. 41 Cost., sono espressione della insindacabilità delle scelte imprenditoriali, come storicamente condiviso dalla dottrina e più volte confermato dalla giurisprudenza, quale espressione della garanzia di libertà di iniziativa economica.

Per maggiori informazioni e consulenze sul tema rivolgiti al tuo Ufficio CNA di riferimento.