INPS scadenza

Il Decreto-Legge n. 18/2020 (c.d. Decreto “Cura Italia”), ha previsto un’indennità di 600€ per il mese di marzo (non soggetto a imposizione fiscale) destinato ad artigiani, commercianti, collaboratori e lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata INPS, liberi professionisti iscritti alle casse private dei rispettivi ordini, coltivatori diretti, lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori agricoli, lavoratori dello spettacolo ed i liberi professionisti iscritti alla gestione separata dell’INPS.
 
Sulla base del testo normativo, che non parla di imprenditori ma di lavoratori autonomi, possono aver diritto ai 600€ non solo i titolari d’impresa, ma anche i collaboratori, purché con obbligo di iscrizione alla gestione speciale AGO artigiani, commercianti, coltivatori diretti, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme obbligatorie, ad eccezione della Gestione Separata.
 
La richiesta dell’indennizzo non è in alcun modo subordinata alla chiusura dell’attività, né per gli autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO (artigiani, commercianti e coltivatori), né per gli iscritti alla gestione separata. La legge non prevede che gli autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO, per avere diritto al bonus, debbano dimostrare di aver subito danni economici all’attività a causa della diffusione del COVID-19. I soci di società artigiane e commercianti, nel rispetto dei requisiti richiesti, hanno diritto all’indennità al pari dei titolari di ditte individuali.
L’articolo 28 del D.L. “Cura Italia”, infatti, fa riferimento ai lavoratori autonomi e non agli imprenditori, e non menziona neanche il requisito della titolarità della partita IVA. L’unico requisito, quindi, è quello di essere iscritti alla relativa Gestione speciale INPS. Quindi, il socio di società iscritto in qualità di lavoratore autonomo ha diritto all’indennità. La Legge non fa alcuna menzione sulla regolarità contributiva quale presupposto per ottenere l’indennità la cui carenza, pertanto, si ritiene non costituisca causa ostativa.
 
La CNA di Ravenna è a disposizione di tutti gli interessati per assisterli nell’intero iter di presentazione delle domande. Gli Uffici CNA sono a disposizione per fornire tutte le informazioni e dare assistenza. Consulta qui l’elenco delle sedi e contatta l’ufficio di riferimento.
Si ricorda che tutti coloro che volessero presentare la domanda in autonomia potranno farlo dal 1° aprile 2020 direttamente con il proprio PIN personale dispositivo, se già posseduto, o con il PIN semplificato ottenibile direttamente sul portale dell’INPS: www.inps.it.
 
Il bonus è previsto, con un decreto di cui si attende la pubblicazione, anche per i liberi professionisti iscritti alle casse private dei rispettivi Ordini:
• che abbiano percepito, nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo non superiore a 35mila euro;
• che, sempre nell’anno di imposta 2018, abbiano percepito un reddito complessivo compreso tra 35mila e 50mila euro e abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività autonoma o libero-professionale di almeno il 33% nel primo trimestre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019, sempre a causa del virus COVID-19.
 
Le domande per l’ottenimento dell’indennità dovranno essere presentate da professionisti e lavoratori autonomi dal 1° aprile 2020 agli enti di previdenza cui sono obbligatoriamente iscritti che ne verificano la regolarità ai fini dell’attribuzione del beneficio, provvedendo ad erogarlo all’interessato.