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Sanatoria delle irregolarità formali

L’art. 1 commi da 166 a 173 della Legge di Bilancio 2023, prevede che siano sanabili, da parte di tutte le tipologie di contribuenti compresi i sostituti d’imposta e gli intermediari,  gli errori, le infrazioni e l’inosservanza di obblighi o adempimenti di natura formale ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali dell’IVA,  dell’IRAP, imposte sostitutive,  ritenute  alla fonte e  crediti d’imposta,  che non hanno inciso  sulla determinazione della base  imponibile relativa ai  suddetti tributi , sulla loro determinazione e  sul loro  pagamento,  commessi  fino al 31 ottobre 2022. Sono in pratica sanabili quelle violazioni formali che potrebbero ostacolare, anche solo potenzialmente,  l’attività di controllo da parte dell’Amministrazione Finanziaria, per le quali sono previste solitamente sanzioni amministrative entro limiti minimi e massimi in  misura fissa.

Nella circolare 2E del 27 gennaio 2023 dell’Agenzia delle Entrate è riportato un elenco delle violazioni che possono essere oggetto di questa procedura:

Per espressa previsione normativa non saranno comunque regolarizzabili:

La procedura di regolarizzazione in questione, inoltre, non potrà essere utilizzata per fare emergere attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio italiano, sia riguardo al rispetto delle norme sul monitoraggio fiscale di cui all’art. 4 del dl 167/1990 sia quelle riguardo all’applicazione dell’IVAFE e dell’IVIE.

Per perfezionare la procedura, bisognerà rimuovere le irregolarità  commesse  e versare, per ciascun periodo d’imposta  interessato da violazioni, 200€ in due rate di pari importo, con scadenza 31 marzo 2023 e 31 marzo 2024 (o in una unica soluzione entro il 31 marzo 2023).

Il versamento dovrà essere eseguito tramite modello F24 utilizzando lo specifico codice tributo TF44, denominato “REGOLARIZZAZIONE VIOLAZIONI FORMALI – Articolo 1, commi da 166 a 173, legge n. 197/2022”,   da riportare nella sezione “ERARIO” ed indicando nel campo “anno di riferimento”, nel formato “AAAA”,   l’anno solare  in cui sono state commesse le violazioni da sanare o  l’anno in cui termina il periodo d’imposta per il quale sono da regolarizzare le violazioni formali.

Nel caso di versamento rateale, il campo “rateazione/regione/provincia/mese di riferimento”è valorizzato nel formato “NNRR” dove “NN” identifica il numero della rata e “RR” il numero complessivo delle rate.

Nel caso di versamento in unica soluzione andrà indicato”0101”.

 

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