Informativa scritta obbligatoria sui rischi generali e specifici
La Legge 36/2026, nota come legge annuale sulle piccole e medie imprese (PMI), rafforza la disciplina sulla salute e sicurezza sul lavoro nei casi di prestazione lavorativa in modalità agile (c.d. Smart-working), già prevista all’art. 22 della L. n. 81/2017. In particolare, viene disposto che per l’attività lavorativa prestata con modalità di lavoro agile in ambienti di lavoro che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, tutti gli obblighi in materia di salute e sicurezza, compatibili con tale modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, con particolare attenzione a quelli relativi all’uso dei videoterminali, vengano assolti dal datore di lavoro attraverso la consegna di un’informativa scritta al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), con cadenza annuale. L’informativa deve individuare sia i rischi generali che quelli specifici connessi allo svolgimento dello smart working, fermo restando l’obbligo del lavoratore di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro.
In caso di inadempimento dell’obbligo informativo annuo di cui al nuovo art. 3 comma 7-bis, il datore di lavoro e il dirigente saranno soggetti ad una sanzione di tipo penale costituita dall’arresto da 2 a 4 mesi o dall’ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 €. La norma è in vigore dal 7 aprile 2026. Si continuano, inoltre, ad applicare le misure di prevenzione pertinenti, incluse la formazione e la sorveglianza sanitaria, laddove coerenti con le mansioni effettivamente svolte dal lavoratore.


