Sicurezza sul lavoro: la nuova formazione dell’accordo Stato-Regioni
Corsi obbligatori per tutte le figure aziendali e scadenze ravvicinate: cosa cambia con la Delibera regionale 1085/2025
La Regione Emilia-Romagna, con Delibera n. 1085 del 07luglio 2025, ha approvato le disposizioni attuative dell’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, che regolano i percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche. Per ogni figura professionale della sicurezza in azienda (datore di lavoro, Responsabile del Servizio di Prevenzione protezione, Preposti, lavoratori e dirigenti) e per la formazione relativa ad attrezzature e ambienti confinati, sono state definiti in maniera puntuale contenuti, durata, modalità dei percorsi formativi di base e aggiornamento, modificando, in diversi casi, la disciplina precedente. In attesa dei chiarimenti delle Regioni e del Ministero del lavoro ai diversi quesiti posti, ricordiamo alcune novità di particolare rilievo introdotte dall’Accordo Stato Regioni. Formazione dei datori di lavoro La novità più significativa è che tutti i datori di lavoro sono tenuti a seguire percorsi formativi specifici per acquisire competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Anche i datori di lavoro che abbiano incaricato nel ruolo di RSPP, un dipendente oppure un consulente esterno, dovranno frequentare questo corso. L’obbligo prevede un percorso formativo di 16 ore, a cui si aggiungono 6 ore-modulo cantieri per chi opera come impresa affidataria nei cantieri temporanei e mobili. Questi corsi includono moduli teorici e pratici, con verifica dell’apprendimento e dovranno essere frequentati entro il 23 maggio 2027. I datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, dovranno frequentare sia il corso datori di lavoro (16 ore) sia un modulo comune di 8 ore, valido per tutti i settori. Per alcuni settori di attività (Agricoltura, Pesca, Costruzioni e Chimico) sono previsti, in più, anche uno o più moduli tecnici, con durata variabile (12 o 16 ore). Formazione dei preposti Il ruolo del preposto è centrale nella gestione della sicurezza sul lavoro. Il preposto è una figura incaricata dal datore di lavoro per sovrintendere alle attività lavorative e garantire anche il rispetto delle norme di sicurezza. La responsabilità del preposto include i compiti di vigilare sull’applicazione delle misure di sicurezza da parte dei lavoratori, segnalare al datore di lavoro eventuali situazioni di rischio e sospendere le lavorazioni in caso di situazioni di pericolo per i lavoratori. In relazione alla particolare responsabilità di questa figura, per rafforzarne la consapevolezza e la cultura della prevenzione, l’Accordo del 17 aprile 2025 ha ampliato i contenuti e la durata del corso base, che passa da 8 a 12 ore con una maggiore continuità del percorso formativo. Il corso di aggiornamento (durata minima 6 ore) dovrà essere a cadenza biennale anziché quinquennale. Per i preposti che avessero già superato il biennio alla data di entrata in vigore dell’accordo (cioè corso frequentato prima del 23 maggio 2023), è stato previsto che l’aggiornamento dovrà essere completato entro il 23 maggio 2026. Se il corso è stato svolto successivamente deve essere aggiornato alla scadenza dei 2 anni. Formazione dei lavoratori La formazione iniziale per i lavoratori neoassunti deve essere svolta immediatamente all’atto dell’assunzione e comunque prima di adibire il lavoratore alla mansione (la normativa precedente prevedeva il termine di 60 giorni per completare il percorso formativo). La formazione, è sempre articolata in formazione generale (che costituisce credito permanente) e formazione specifica di 4, 8, 12 ore corrispondenti al rischio basso, medio o alto. Formazione per ambienti confinati e Formazione per nuove attrezzature introdotte dall’Accordo (es. carriponte, caricatori per materiali): i nuovi corsi disciplinati dall’Accordo, dovranno essere frequentati entro 12 mesi, quindi entro il 23 maggio 2026. Disposizioni transitorie Ricordiamo che è previsto un periodo transitorio di un anno entro il quale i corsi potranno essere ancora organizzati ai sensi dell’Accordo precedente e entro il quale dovranno essere frequentati i nuovi percorsi formativi. È fatta salva tutta la formazione già effettuata in precedenza, se conforme ai contenuti del nuovo Accordo e, soprattutto, se è stata mantenuta aggiornata. Gli attestati di formazione relativi ai percorsi formativi ricompresi nell’accordo, rilasciati da più di 10 anni e per i quali non sia stato svolto alcun aggiornamento, non possono più ritenersi validi e si dovrà procedere a una formazione ex novo.