Rinviato al 1° ottobre il contributo nazionale di 2 euro, ma le nuove regole doganali europee entrano già in vigore: ecco cosa cambia per imprese e consumatori
Per le piccole spedizioni extra-UE il Decreto PNRR fa slittare dal 1° luglio al 1° ottobre l’applicazione del contributo nazionale di 2 euro introdotto dalla Legge di Bilancio 2026. In base a quanto inizialmente previsto, il contributo nazionale avrebbe dovuto applicarsi alle spedizioni dichiarate per l’immissione in libera pratica registrate a partire dal 1° gennaio 2026. Il DL 38/2026 ha poi prorogato al 1° luglio, data dalla quale diverranno però efficaci anche le disposizioni contenute nel Reg. Ue 382/2026, che introduce un dazio doganale temporaneo di 3 euro per articolo sulle spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro.
Quindi, fermo restando – per ora – il rinvio al 1° ottobre del contributo “nazionale” di 2 euro, l’Agenzia delle Dogane fornisce le prime istruzioni in vista dell’entrata in vigore il 1° luglio del dazio “europeo” di 3 euro. Il dazio si applicherà alle merci acquistate online contenute in spedizioni postali provenienti da paesi extra UE che beneficiano dei regimi IVA IOSS (importazioni esenti da IVA) ovvero i regimi per le spedizioni postali. Il dazio europeo è temporaneo e sarà in vigore fino al 1° luglio 2028.
La misura mira ad intercettare i flussi di vendite a distanza provenienti da Paesi extra europei, riducendo il vantaggio competitivo derivante dall’esenzione doganale dei piccoli invii e semplificando, al tempo stesso, la riscossione del dazio in un settore caratterizzato da volumi elevati e da operazioni di valore unitario ridotto.
Per “spedizione” si intende l’insieme delle merci trasportate da un mittente a un destinatario con lo stesso mezzo di trasporto provenienti dallo stesso Paese terzo, della stessa tipologia o imballate insieme nell’ambito del medesimo contratto di trasporto. Le merci ordinate e spedite separatamente dallo stesso mittente allo stesso destinatario costituiscono invece spedizioni distinte alle quali il dazio si applica distintamente. Al contrario, più prodotti della stessa classe merceologica contenuti in un’unica spedizione sono soggetti al dazio una sola volta.
Rientrano nell’ambito della misura le vendite a distanza in cui il fornitore (o la piattaforma) è soggetto passivo IVA; l’acquirente è un consumatore finale o un soggetto passivo privo di obblighi intracomunitari; le merci si trovano in un Paese terzo al momento della vendita; il trasporto è effettuato dal fornitore o per suo conto, anche indirettamente; i beni non sono mezzi di trasporto nuovi né beni ceduti previo montaggio o installazione.
L’Agenzia chiarisce che nel regime IOSS, il dazio di tre euro è esente da IVA all’importazione e non concorre alla formazione della base imponibile, non essendo dovuta IVA in dogana per tali operazioni. Nei regimi non-IOSS, invece, il dazio è soggetto a IVA all’importazione, che va calcolata su un valore comprensivo dei tre euro di dazio.
Un ulteriore profilo di rilievo riguarda la gestione dei resi. Viene escluso espressamente che, per le merci vendute a distanza e reintrodotte dopo l’immissione in libera pratica, possa essere invalidata la dichiarazione doganale originaria, viene così meno la possibilità di azzerare l’importazione e recuperare quanto versato nei casi di reso della merce al fornitore extra UE.


