L’articolo 9 del Decreto Legge 176/2022, pubblicato nella GU del 18 novembre 2022 ed entrato in vigore il 19 novembre 2022, intitolato “Modifiche agli incentivi per l’efficientamento energetico”, prevede interventi sui contenuti dell’art. 119 del dl 34/2020, con il quale era stato istituito il Superbonus 110% e sulla modalità di fruizione dei crediti corrispondenti alle detrazioni da Superbonus, derivanti dalla cessione degli stessi, di una certa rilevanza, tanto che:

  • vengono rimodulati i termini di fruizione della detrazione del 110%, in capo ai soggetti interessati, tenuto conto di determinate condizioni da rispettare, richiamante nelle “norme transitorie”, presenti nei commi 2 e seguenti del citato articolo;
  • viene prevista la riduzione della percentuale della detrazione dal 110% al 90% sulle spese sostenute nel 2023 ad eccezione dei casi rientranti nelle “norme transitorie” di cui sopra;
  • viene estesa la fruizione della detrazione per l’anno 2023 anche a favore dei proprietari degli alloggi unifamiliari o funzionalmente indipendenti su cui vengano effettuate le opere di cui al citato articolo 119, purché rispettino requisiti più stringenti anche di carattere reddituale;
  • viene infine data la possibilità ai fornitori e ai cessionari che dispongono di crediti corrispondenti alle detrazioni Superbonus acquisiti e non ancora utilizzati di chiedere la fruizione degli stessi in 10 quote annuali rispetto le 5 -4 quote annuali che ordinariamente prevederebbe l’art. 121 del dl 34/2020.

Interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche proprietari o comproprietari di edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastati

Le spese sostenute per gli interventi trainanti e trainati eseguiti sulle parti comuni dei suddetti edifici, per quelli trainati eseguiti sulle singole unità immobiliari comprese negli stessi inclusi quelli di demolizione e ricostruzione dei suddetti edifici rientranti nelle cd. “ristrutturazioni” di cui alla lettera d) dell’art. 3 comma 1 del DPR 380/2001, la detrazione del 110% spetterà sulle spese sostenute, per dette opere, fino al 31 dicembre 2022 e non più fino al 31 dicembre 2023, mentre nel 2023 sarà possibile sfruttare la detrazione del 90% sulle spese sostenute in tale anno e rimarrà ancora possibile fruire della detrazione del 70% sulle spese sostenute nel 2024 e del 65% sulle spese sostenute nel 2025.

La norma transitoria riportata al comma 2 dell’articolo 9, prevede che la riduzione del termine di sfruttamento del Superbonus 110% e la riduzione della percentuale al 90% da utilizzare per il calcolo delle detrazioni sulle spese 2023, non saranno applicabili :

  1. agli interventi richiamati sopra per i quali, entro la data del 25 novembre 2022 , risulti effettuata, ai sensi dell’art. 119 dl. 34/2020 comma 13-ter, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), con la precisazione che per gli interventi su edifici condominiali, la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori sia stata adottata in data entro il 24 novembre 2022 (la prova dell’adozione della delibera entro il suddetto termine dovrà essere provata da apposita scrittura, avente data certa, anche per le opere da eseguirsi sui cosiddetti “mini condomini” privi di amministratore);
  2. agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali, sempre entro il 25 novembre 2022 risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

Rimane ferma la possibilità in capo alle persone fisiche di poter fruire del SUPERBONUS 110% – 90% ecc. solo sulle opere eseguite su massimo due unità immobiliari.

 

Interventi trainanti e trainati eseguiti su alloggi unifamiliari e alloggi funzionalmente indipendenti compresi in edifici plurifamiliari

Previsto che alle persone fisiche che posseggono o detengono alloggi unifamiliari o funzionalmente indipendenti su cui sono in corso interventi trainanti e trainati richiamati nell’art. 119 del dl 34/2020 la detrazione del 110% potrà essere applicata sulle spese sostenute fino al 31 marzo 2023, anziché fino al 31 dicembre 2022, ma per fruire di questa opportunità sarà sempre necessario che al 30 settembre 2022 risultino effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.

Consentito, inoltre, alle persone fisiche di poter fruire del beneficio anche nel 2023, nella misura ridotta del 90% delle spese sostenute per i lavori trainanti e trainati iniziati nel 2023 sulla stessa tipologia di immobili. Per fruire di questo beneficio i contribuenti interessati:

  • dovranno possedere detti immobili in proprietà o grazie ad un diritto reale di godimento;
  • dovranno aver adibito detti immobili a propria abitazione principale dagli (dove gli stessi abbiamo preso la residenza e vi dimorino abitualmente);
  • dovranno appartenere ad un “nucleo” familiare a cui venga attribuito un reddito di riferimento di ammontare non superiore a 15.000€ (calcolato secondo i contenuti del comma 8-bis. 1 dell’art. 119 e tenuto conto di quanto riportato nella nuova TABELLA 1-bis allegata al medesimo articolo.

 

Per le persone fisiche che avevano iniziato i lavori sugli immobili citati in precedenza, ma che non avevano raggiunto la percentuale del 30% di lavori effettuati al 30 settembre 2022 pare che il Superbonus rimanga applicabile solo sulle spese sostenute per dette opere dal 1° luglio 2020 e fino al 30 giugno 2022. In questo caso, per le spese sostenute successivamente al 30 giugno 2022 pare sia possibile fruire solo dell’Ecobonus del Sismabonus ordinari.

Rimane ferma la possibilità in capo alle persone fisiche di poter fruire del SUPERBONUS 110% – 90% ecc. solo sulle opere eseguite su massimo due unità immobiliari (anche se per le opere avviate nel 2023 sarà in effetti possibile fruire dell’agevolazione solo sulla propria abitazione principale posseduta a titolo di proprietà o grazie ad un diritto reale di godimento).

FORNITORI E CESSIONARI CON CREDITI CORRISPONDENTI ALLE DETRAZIONI SUPERBONUS ACQUISITI MA NON ANCORA UTILIZZATI

Con il comma 4 dell’art. 9 del decreto legge oggetto del presente articolo, viene prevista in capo ai fornitori o ai cessionari di crediti, corrispondenti alle detrazioni Superbonus dell’art.119 del dl 34/2020, acquisiti e non ancora utilizzati, grazie alle comunicazioni di cessione dei crediti, anche attraverso lo sconto in fattura, presentate all’Agenzia delle Entrate, entro il 31 ottobre 2022 la possibilità di sfruttare detti crediti in dieci rate annuali di pari importo in luogo della rateazione prevista ordinariamente (che sarebbe in 5 o 4 rate a seconda dell’anno in cui erano state sostenute le spese dal beneficiario originario della detrazione). Per poter modificare il numero delle rate annuali in cui suddividere i crediti ancora da utilizzare i fornitori o i cessionari dovranno inviare una apposita comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate, anche per il tramite di intermediari abilitati.

DETERMINAZIONE REDDITI DI RIFERIMENTO DEL NUCLEO FAMILIARE DELLE PERSONE FISICHE

Secondo i contenuti del comma 8-bis.1 dell’art. 119 del TUIR il reddito di riferimento del contribuente interessato a fruire del Superbonus 90% sulle spese sostenute nel 2023 per opere avviate nello stesso periodo sull’alloggio posseduto dallo stesso e adibito a propria abitazione principale, si determina dividendo la somma dei redditi complessivi dei componenti il nucleo familiare contribuente, prodotti nell’anno precedente il 2023 per il numero divisore (dato dalla somma delle parti di cui alla tab. 1-bis)

dove:

  1. i redditi complessivi di ciascun componente compreso nel nucleo familiare presumibilmente dovranno essere determinati sommando i redditi prodotti nel 2022 soggetti ad IRPEF + i redditi fondiari soggetti a cedolare secca + i redditi d’impresa o di lavoro autonomo soggetti ad imposta sostituiva per i soggetti esercenti attività economica nel regime forfetario o di vantaggio;
  2. i componenti del nucleo familiare dei quali andrà effettuata la somma dei redditi complessivi prodotti nel 2022 e che dovranno essere considerato nella determinazione del numero divisore tenendo conto delle indicazioni di cui alla TAB. 1-BIS si presume siano:
  • il contribuente,
  • il coniuge del contribuente o il soggetto legato allo stesso in unione civile,
  • il convivente del contribuente se la convivenza è stata dichiarata all’anagrafe del comune nel quale risiede la coppia,
  • i familiari, dal coniuge o al soggetto legato in unione civile, che siano stati nel 2022 a carico fiscalmente ai sensi dell’art. 12 comma 2 del TUIR del contribuente.

>> Testo del Decreto Legge 176/2022

> Tabella1-bis

> Allegato 2

> Allegato 3

> Allegato 4