Verso una nuova instabilità normativa per le micro e piccole imprese

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 118 depositata il 21 luglio 2025, ha dichiarato incostituzionale l’art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 23/2015 (Jobs Act), nella parte in cui prevedeva un tetto massimo di sei mensilità per l’indennizzo spettante ai lavoratori illegittimamente licenziati da imprese che impiegano fino a 15 dipendenti, elevandolo a 18 mesi. La Consulta, nel motivare la propria decisione, ha ritenuto la previsione normativa inadeguata a garantire una tutela “effettiva” e proporzionata alla gravità della violazione, richiamando concetti come la dignità della persona e la funzione deterrente del risarcimento. In sostanza, si contesta la “standardizzazione” del danno risarcibile, ritenendola lesiva dei diritti costituzionali del lavoratore. Questa sentenza, tuttavia, desta forte preoccupazione nel mondo delle micro e piccole imprese, che costituiscono oltre il 90% del tessuto produttivo italiano. Con questa pronuncia si introduce un elemento di nuova incertezza giuridica, esattamente laddove il legislatore del 2015 aveva cercato di offrire prevedibilità e sostenibilità nei costi connessi al recesso. Viene infatti superato un principio di equilibrio tra tutela del lavoratore e sopravvivenza economica dell’impresa. Appare contraddittorio che la Corte, pur riconoscendo che il numero dei dipendenti non è un indicatore sufficiente per valutare la forza economica dell’azienda, finisca per affidare tale valutazione alla completa discrezionalità del giudice, senza indicare criteri chiari e oggettivi. Questo rischia di alimentare contenziosi, appesantire il sistema giudiziario e creare disuguaglianze di trattamento tra imprese simili e tra lavoratori in situazioni analoghe. Preoccupa inoltre il disallineamento che si crea tra i lavoratori assunti prima e dopo il 7 marzo 2015, con effetti distorsivi sulla coerenza del sistema e sul trattamento giuridico all’interno delle stesse realtà aziendali. Infatti, per gli assunti prima del 7 marzo 2015, il limite è cristallizzato in ragione di sei mensilità.