La Legge di Bilancio cambia le regole

L’articolo 1, c.203, della Legge di Bilancio prevede il superamento del meccanismo fino ad ora utilizzato per determinare se un’azienda è obbligata o meno a versare il TFR al fondo di tesoreria INPS.
La norma in vigore fino al 31 dicembre 2025 stabiliva criteri differenziati per il calcolo del limite dimensionale. Per le aziende già operative al 31 dicembre 2006, il parametro di riferimento era costituito dalla media annuale dei lavoratori in forza durante l’anno 2006. Per le imprese che hanno avviato l’attività successivamente a tale data, invece, il limite numerico veniva calcolato sulla base della media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare di inizio attività.
Di conseguenza, le aziende che nel 2006 non superavano la soglia dei 49 addetti, anche se successivamente hanno ampliato il proprio organico, non sono state tenute al versamento del contributo. Allo stesso modo, le imprese costituite dopo il 2006 che nel primo anno di attività non raggiungevano i 50 dipendenti sono rimaste esentate dall’obbligo contributivo fino ad oggi.
Tale “cristallizzazione del dato” viene radicalmente modificata con la seguente prassi: all’inizio di ogni anno solare occorre conteggiare la media annuale dei lavoratori in forza (nulla rileva la tipologia di rapporto di lavoro) dell’anno precedente a quello di riferimento. Se tale media è uguale o superiore a 40, l’impresa entra nell’obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria delle quote di TFR libere dalla previdenza complementare.
Facciamo un esempio per meglio comprendere: a gennaio si calcola la media dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno precedente di tutti i lavoratori in forza e se tale media è uguale o superiore a 40, a decorrere dal periodo di paga afferente a gennaio, l’impresa è obbligata a versare al Fondo di Tesoreria le quote di TFR del mese di gennaio entro il 16 febbraio. A febbraio, l’impresa, essendo entrata in obbligo al versamento nel mese precedente (gennaio) continuerà a versare le quote TFR afferenti alla mensilità di febbraio entro il 16 marzo e così via. Per la piena applicazione della disposizione appena richiamata la Legge di Bilancio introduce un periodo transitorio. In particolare, per gli anni 2026 e 2027 il limite dimensionale sarà pari superiore a 60; per gli anni 2028,2029, 2030 e 2031 il limite dimensionale per rientrare nell’obbligo sarà pari o superiore a 50; a decorrere dal 2032 il limite dimensionale scenderà a un valore di 40.
Operativamente dal mese di gennaio 2026 si presenteranno i seguenti flussi finanziari: da un lato imprese che versano già al Fondo di Tesoreria in quanto in obbligo a seguito della precedente disposizione è in vigore fino al 31 dicembre 2025, dall’altro le imprese che iniziano a versare al Fondo di Tesoreria in quanto la media dei lavoratori dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 è uguale a superiore a 60. Lo stesso scenario finanziario si riproporrà nel mese di gennaio 2027 per effetto del monitoraggio costante della media occupazionale fino alla piena operatività della norma nell’anno 2033.