Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5/2025: quando il distacco del personale diventa rilevante ai fini IVA

Con la Circolare n. 5 del 16 maggio l’Agenzia delle entrate affronta il tema del trattamento ai fini IVA delle operazioni di distacco o prestito di personale a seguito dell’abrogazione del comma 35 dell’art. 8 della L. n. 67/88. Con l’abrogazione della norma viene data rilevanza IVA al distacco di personale anche laddove l’ammontare del corrispettivo pattuito tra le parti sia pari al rimborso dei costi del personale distaccato.

La Circolare, in prima battuta, interviene con le prime istruzioni operative e degli esempi riguardo la verifica degli ordinari requisiti dell’IVA (soggettivo, oggettivo e territoriale) che fanno rientrare i contratti in esame nel campo di applicazione dell’IVA. Per quanto riguarda il requisito soggettivo, è da ritenersi in ogni caso soddisfatto ai fini dell’assoggettamento a IVA dell’operazione di distacco di personale, laddove il datore di lavoro distaccante svolga in via esclusiva o prevalente attività d’impresa o di lavoro autonomo, attesa la natura di soggetto passivo IVA dello stesso. Per gli enti non commerciali, in primo luogo occorre verificare se lo stesso svolga, in via non prevalente, anche attività di impresa, oltre quella istituzionale. Laddove svolga in via non prevalente, anche attività d’impresa e l’operazione di distacco di personale venga effettuata nell’ambito di tale ultima attività, il presupposto soggettivo per l’applicazione dell’imposta deve ritenersi sussistente. Passando al requisito oggettivo, il distacco di personale effettuato verso corrispettivo costituisce, in linea di principio, una prestazione di servizi. Il requisito sussiste quando il distacco e il corrispettivo si condizionano reciprocamente, vale a dire l’uno è effettuato solo a condizione che lo sia anche l’altro, e viceversa (“sinallagma”). Tale condizione si verifica anche quando l’operazione è effettuata a fronte del solo rimborso dei costi del personale distaccato. Invece, in caso di assenza di corrispettivo (titolo gratuito), l’operazione deve ritenersi fuori campo IVA.

Dal punto di vista del requisito territoriale l’operazione di distacco in ambito B2B si considera effettuata in Italia se resa a favore di un distaccatario soggetto passivo IVA stabilito in Italia, qualunque sia lo Stato di stabilimento del prestatore/ distaccante. Ai fini della territorialità IVA, in nessun caso assume rilevanza il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa del personale distaccato che, pertanto, può anche coincidere con la sede di lavoro del distaccante.

In merito alla decorrenza, la nuova disciplina si applica ai contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2025. Si precisa che la stipula o rinnovo può essere ravvisato “sulla base di qualsiasi tipologia di atto o di documento idoneo ad attestare la data di formazione dell’accordo tra le parti”, fermo un riscontro oggettivo dell’operazione da cui desumere la data di inizio e fine rapporto (cioè, le comunicazioni obbligatorie al Ministero del lavoro).

Infine, la Circolare si sofferma su alcune istruzioni operative concernenti la rilevanza ai fini dell’IVA di altre forme di messa a disposizione di personale, quali i contratti di avvalimento di personale e la codatorialità. Le imprese che sottoscrivono il contratto di rete, cosiddette “Imprese retiste”, al fine di perseguire un programma comune, possono eventualmente ricorrere, in alternativa al distacco di personale, alla codatorialità. Con il contratto di codatorialità ciascuna impresa retista resta responsabile del pagamento degli oneri legati all’utilizzo del singolo lavoratore, come la retribuzione e i relativi versamenti previdenziali.
Il pagamento “per intero” effettuato da una delle imprese retiste, pertanto, legittima la medesima impresa all’esercizio dell’azione di regresso nei confronti delle altre imprese retiste codatrici, al fine di ottenere il rimborso della parte degli oneri legati all’utilizzo del lavoratore dipendente a favore delle altre imprese retiste. Nella misura in cui l’ammontare di tali oneri sia addebitato pro-quota alle altre imprese codatrici in funzione dell’utilizzo dei lavoratori ad esse direttamente e analiticamente imputabile, tale “addebito” costituisce una mera cessione di denaro non rilevante ai fini IVA. Ai sensi del c.d. “Codice dei contratti pubblici”, l’avvalimento è “il contratto con il quale una o più imprese ausiliarie si obbligano a mettere a disposizione di un operatore economico che concorre in una procedura di gara dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali per tutta la durata dell’appalto”. Il contratto è concluso in forma scritta a pena di nullità, indica, in maniera specifica, le risorse messe a disposizione dell’operatore economico avvalente (incluso, pertanto, il personale oggetto di avvalimento) ed è normalmente oneroso. Anche la messa a disposizione di personale tramite un contratto di avvalimento (effettuata a titolo oneroso) costituisce una prestazione di servizi rilevante ai fini IVA, sempreché ricorrano anche il requisito soggettivo (in capo all’impresa ausiliaria avvalsa) e territoriale.