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Pubblicazione aiuti e contributi pubblici: dal 1° gennaio 2023 scattano le sanzioni

La legge 124/2017 prevede l’obbligo per le aziende di pubblicare, entro il 30 giugno di ogni anno, l’elenco delle erogazioni pubbliche ricevute nell’esercizio dell’attività di impresa nel corso dell’anno precedente. A partire dall’annualità 2023 l’inosservanza di tale adempimento sarà sanzionata. L’obbligo di pubblicazione è a partire dall’anno 2018.

I contribuenti soggetti all’obbligo sono tutti quelli iscritti al Registro delle imprese, quali:

Sono oggetto di pubblicazione tutti gli aiuti di Stato purché l’importo complessivo sia superiore a 10.000€ annui. Se invece i singoli aiuti tra di loro sommati non superano i 10.000€ complessivi decade l’obbligo di pubblicazione.

L’importo è su base annua e deve essere conteggiato secondo il criterio di cassa (erogati / incassati) e non sulla base della concessione.

QUALI AIUTI VANNO PUBBLICATI

Andranno pertanto considerati, ad es. per l’anno 2021:

Nell’ipotesi in cui l’aiuto sia stato solamente concesso (nel 2021) ma non erogato (nel 2021, in quanto incassato nel 2022), non va pubblicato alla scadenza del 30/06/2022, ma farà parte dell’obbligo per l’anno successivo.

Sono soggetti all’obbligo i seguenti aiuti/contributi:

Non vanno invece pubblicate le somme percepite da pubbliche amministrazioni in conseguenza di cessioni e/o prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle stesse; inoltre non sono soggetti all’obbligo di pubblicazione nemmeno i vantaggi fiscali che spettano alla generalità delle imprese.  (es. Credito imposta beni strumentali).

DOVE

Attenzione: a partire dal 1° gennaio 2023 la norma prevede, a carico di coloro che violano l’obbligo di pubblicazione:

Qualora il trasgressore non proceda alla pubblicazione ed al pagamento della sanzione pecuniaria entro novanta giorni dalla contestazione, scatterà la sanzione aggiuntiva che consiste nella restituzione integrale dei contributi e degli aiuti ricevuti.

COME

Le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato e aiuti de Minimis, soggetti all’obbligo di pubblicazione nel “Registro nazionale degli aiuti di Stato” di cui all’articolo 52 L. 234/2012, possono adempiere agli obblighi pubblicitari previsti dalla norma, semplicemente indicando sul sito internet l’esistenza di tali aiuti, senza il bisogno di fornire informazioni dettagliate mediante tale dicitura:

“La società ha ricevuto benefici rientranti nel regime degli aiuti di Stato e nel regime de minimis per i quali sussiste l’obbligo di pubblicazione nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art. 52 della L. 234/2012

NON HAI UN SITO AZIENDALE DOVE PUBBLICARE L’ELENCO DEGLI AIUTI E CONTRIBUTI PUBBLICI RICEVUTI?

CNA Ravenna. mette a disposizione il suo sito web per le imprese associate in regola con il tesseramento per l’anno in corso che abbiano necessità di adempiere a questo obbligo di comunicazione previsto dalla legge. Compila il modulo e manda una mail ai nostri consulenti per la pubblicazione:

Modulo da compilare per comunicazione aiuti e contributi >>

Per ogni aiuto ricevuto devono essere fornite/pubblicate le seguenti informazioni:

Per delucidazioni circa la compilazione del modulo si prega di contattare nostri consulenti Bandi e Leggi di Incentivo:

Alice Lama, 0544 298609, email alama@ra.cna.it

Clicca qui per la pagina dedicata al Servizio Trasparenza Benefici Pubblici con all’interno la pubblicazione dei benefici ricevuti dalle imprese >>

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