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Superbonus – sanzione per credito “non spettante” in caso di errori sostanziali sanati

Superbonus – sanzione per credito “non spettante” in caso di errori sostanziali sanati

La risposta dell’Agenzia delle Entrate qui in commento è particolarmente interessante perché evidenzia come la buona fede del contribuente e le corrette procedure attuate per porre rimedio a casi di errori sostanziali presenti nella “Comunicazione AE opzioni” inviata, salvino il credito d’imposta e lo qualifichino come non spettante e non inesistente.

Tale qualifica di credito non spettante è riferibile al solo momento in cui il medesimo è stato compensato in F24, momento che è antecedente a quello di successiva accettazione della nuova “Comunicazione AE opzioni” conseguente alla procedura di annullamento della prima opzione [cfr. circ. n. 33/E del 6/10/2022].

In sostanza, come nel caso oggetto dell’interpello, l’annullamento dell’originaria “Comunicazione AE opzioni” a seguito di errore sostanziale consistente nell’errata indicazione del codice fiscale del committente-cedente, ha comportato la necessità di presentare una nuova Comunicazione. E’ da tale momento che il credito d’imposta diviene spettante a tutti gli effetti e, pertanto, quanto utilizzato precedentemente in compensazione in F24 (sulla base della Comunicazione poi annullata) va riversato.

Il dubbio del contribuente era, quindi, se l’utilizzo indebito in F24 del credito fosse da qualificarsi come non spettante o addirittura inesistente, con un diverso impatto dal punto di vista sanzionatorio.

L’Agenzia delle Entrate, valutando il credito “reale” in quanto ricollegabile ad un intervento realmente eseguito e correttamente fatturato, con la sola eccezione dell’errata indicazione del codice fiscale del committente-cedente ed essendo stati posti in essere tutti gli adempimenti richiesti per correggere l’errore in buona fede commesso, conclude che il credito d’imposta compensato prima della nuova nonché corretta Comunicazione AE opzioni, è qualificabile come non spettante. Ne consegue la necessità di riversamento applicando la sanzione del 30%, ravvedibile anche mediante il c.d. “ravvedimento speciale” entro il 30/09/2023.

Riferimenti: Agenzia delle Entrate, risposta n. 348/E del 14/06/2023

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