Proroga uso dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei trasporti (esclusi gli aerei), nelle RSA e strutture sanitarie fino al 30 settembre 2022

 

Dal comunicato stampa del Consiglio dei Ministri del 15 giugno, si apprende che il Governo ha approvato un decreto-legge che introduce alcune novità.

In particolare, il decreto stabilisce la proroga al 30 settembre 2022 dell’obbligo dell’uso delle mascherine FFP2 sui mezzi pubblici di trasporto, esclusi gli aerei, nelle RSA e nelle strutture sanitarie.

In attesa del testo del decreto e della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il Ministro della Salute ha approvato un’Ordinanza “ponte” per l’immediata vigenza che produce effetti fino al 22 giugno 2022, recante “Misure concernenti l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie sull’intero territorio nazionale” dove si specifica quanto segue:

A) È fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per l’accesso ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo:

1. navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
2. treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
3. autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
4. autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
5. mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
6. mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado.

I vettori marittimi e terrestri, nonché i loro delegati, sono tenuti a verificare che l’utilizzo dei servizi di trasporto sopra indicati, avvenga nel rispetto delle prescrizioni.

B) È fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie (non viene specificata la tipologia, quindi anche mascherine chirurgiche) ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali dell’articolo 44 del DPCM 12 gennaio 2017. L’obbligo non sussiste quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l’isolamento da persone non conviventi.

C) Infine, non si applica l’obbligo dell’uso delle mascherine nel corso degli esami di stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione e dei percorsi degli istituti tecnici superiori.

A partire dal 16 giugno, pertanto, le mascherine non sono più obbligatorie per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso, in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati e per gli eventi e competizioni sportive che si svolgono al chiuso.

La mascherina continua comunque ad essere raccomandata, e dunque non obbligatoria, in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico.

Questo significa che in bar e ristoranti, negozi e centri commerciali, parrucchieri e estetisti, uffici pubblici, banche, poste, musei, discoteche l’utilizzo delle mascherine resta sempre fortemente consigliato.

LUOGHI DI LAVORO

Si ricorda che per i luoghi di lavoro, restiamo in attesa delle ulteriori indicazioni che dovranno pervenire da Governo e Parti Sociali entro il 30 giugno e, fino a questa data, è stato confermato il mantenimento del Protocollo condiviso tra Governo e Parti Sociali del 6 aprile 2021, per le parti non in contrasto con l’attuale regolamentazione. Il Protocollo, prevede l’uso delle mascherine per il personale “in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all’aperto” ad esclusione delle attività svolte in condizioni di isolamento.