In data 8 giugno 2023 l’INPS, con la circolare n. 53, ha illustrato i contenuti del nuovo “ammortizzatore unico” introdotto dal Decreto–Legge n. 61/2023 a sostegno di imprese e lavoratori dipendenti colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.

Sono destinatari dell’ammortizzatore i lavoratori subordinati del settore privato che, alla data del 1° maggio 2023 sono impossibilitati a prestare attività lavorativa a seguito degli eventi emergenziali.

Riguardo alla condizione impeditiva di recarsi al lavoro l’INPS specifica che per alcune casistiche in cui non vi è uno specifico atto normativo o amministrativo, i datori di lavoro indicheranno di essere in possesso di idonea dichiarazione di responsabilità, prodotta dal lavoratore, attestante la tipologia di motivazione invocata.

L’ente previdenziale specifica che l’ammortizzatore viene erogato direttamente ai lavoratori interessati e conferma che tale misura è incompatibile con qualsiasi altro ammortizzatore ordinario.

La misura di sostegno spettante ai lavoratori dipendenti è parificata al trattamento di cassa integrazione ordinaria, circa 1244,00€ mensili lordi da rapportarsi alle giornate di mancato svolgimento dell’attività lavorativa, che sono pari a 90 giorni a favore delle imprese e 15 giorni a favore dei lavoratori impossibilitati a recarsi al lavoro. Il limite massimo complessivo di spesa è pari a 620 milioni di euro.

La domanda è sempre proposta in ogni caso dal datore di lavoro, sia nelle ipotesi di sospensione dell’attività lavorativa, sia nel caso in cui la misura di sostegno venga richiesta con riferimento ai lavoratori impossibilitati a prestare attività lavorativa.

I termini di presentazione delle domande, al fine di contemperare le esigenze dei

datori di lavoro – che possono trovarsi in condizioni di grave disagio – e dei lavoratori – che hanno necessità di ricevere un pagamento tempestivo – si collocano entro la fine del mese successivo a quello in cui è avvenuto l’inizio della sospensione dell’attività lavorativa. Il suddetto termine non riveste carattere decadenziale.

Le domande potranno essere inoltrate, tramite il cassetto previdenziale, a partire dal 15 giugno 2023.

I consulenti della sezione Rapporti di Lavoro e Contrattualistica sono a disposizione per maggiori informazioni e approfondimenti:

Massimo Tassinari, Responsabile Rapporti di Lavoro e Contrattualistica, 0544 298750, mtassinari@ra.cna.it

Cristina Giannotti, Responsabile Legislazione del Lavoro,
0544 298665, cgiannotti@ra.cna.it;

Noemi Palazzo, Consulente Area Ravenna e Cervia,
0544 460662, npalazzo@ra.cna.it;

Sabrina Zaccherini, Consulente Area Bassa Romagna e Russi, 0545913239, szaccherini@ra.cna.it

Stefano MinguzziConsulente Area Romagna Faentina,
0546 627816, sminguzzi@ra.cna.it