A partire dal 1° luglio 2021 sono diventate efficaci le nuove disposizioni del “pacchetto IVA sul commercio elettronico” (“VAT e-commerce package”).

Le novità più rilevanti della riforma in argomento riguardano:

  • la modifica delle regole di territorialità IVA per le vendite a distanza intracomunitarie di beni, con l’abolizione delle attuali soglie di riferimento, riferite ai singoli Stati membri, e l’introduzione di una soglia unica a livello unionale pari a 10.000 €, oltre la quale le vendite sono rilevanti nello Stato di destinazione dei beni;
  • il coinvolgimento dei marketplace nella riscossione dell’IVA su talune vendite a distanza di beni nella UE;
  • l’estensione dell’ambito applicativo del Mini One Stop Shop (MOSS), che viene trasformato in One Stop Shop (OSS), non solo per le prestazioni di servizi TTE verso privati (telecomunicazione, teleradiodiffusione, elettroniche), ma anche per le vendite a distanza intracomunitarie di beni e per talune cessioni facilitate dai marketplace;
  • l’abolizione dell’esenzione IVA per i beni di valore modesto importati nell’UE e l’introduzione di un nuovo regime speciale di importazione denominato Import One Stop Shop (IOSS) che semplifica l’assolvimento dell’imposta per le vendite a distanza di beni importati di valore intrinseco non superiore a 150,00 €.

Dal 1° luglio 2021, si considerano “vendite a distanza intracomunitarie di beni” le cessioni di beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni, a partire da uno Stato membro diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto, a destinazione di persone fisiche non soggetti d’imposta, o a destinazione dei soggetti nei cui confronti sono effettuate cessioni non imponibili ex art. 72 del DPR 633/72 ovvero, salvo che per i beni soggetti ad accisa, a destinazione di cessionari, soggetti passivi o non soggetti passivi, che non sono tenuti ad applicare l’imposta sugli acquisti intracomunitari e che non hanno optato per l’applicazione della stessa (es. produttori agricoli in regime speciale, enti non soggetti passivi). Ai fini di tale definizione, non è rilevante il mezzo mediante il quale le cessioni si realizzano. Rileva, invece, la circostanza che i beni siano spediti o trasportati dal venditore, anche quando questi interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione.

In caso di superamento della soglia di 10.000 € complessivi delle prestazioni TTE e delle vendite a distanza intracomunitarie di beni effettuate verso privati in altri Stati membri, le vendite si considerano rilevanti nello Stato di destinazione dei beni. Il venditore dovrà attivarsi per assolvere l’IVA nello Stato membro di destinazione attraverso l’apertura di una posizione IVA oppure attraverso l’adesione al regime OSS. Nell’ambito del regime speciale, il soggetto passivo dichiara e versa l’imposta relativa alle sud-dette cessioni e prestazioni effettuate negli altri Stati membri secondo le aliquote valide negli Stati di “consumo”, per il tramite dello Stato membro di identificazione. Sarà infatti quest’ultimo a riversarla agli altri Stati membri. L’applicazione dell’OSS non muta il luogo in cui si considerano effettuate le prestazioni di servizi e le cessioni di beni, ma offre soltanto una procedura semplificata per dichiarare e versare l’IVA dovuta in altri Stati UE.

Altra rilevante novità riguarda l’abolizione della soglia di 22 € per le importazioni in esenzione IVA. A partire dal 1° luglio 2021 tale esenzione viene abolita, per cui tutte le merci importate nell’UE, comprese quelle di scarso valore, sono soggette ad IVA. In tale nuovo contesto, per semplificare la riscossione dell’IVA sulle vendite a distanza di beni di valore modesto importati da territori terzi e Paesi terzi, anche ove facilitate da interfacce elettroniche, viene introdotto un nuovo regime speciale denominato Import One Stop Shop (IOSS).

Il nuovo regime IOSS, di natura opzionale, consente ai fornitori che effettuano vendite a distanza di beni di valore modesto spediti o trasportati da un Pese terzo o da un territorio terzo ad acquirenti nell’UE di dichiarare e versare l’imposta dovuta su tali operazioni nello Stato membro di identificazione.

Ricorrendo all’IOSS, l’importazione di beni di valore modesto nell’UE è esente da IVA, in quanto il fornitore addebita l’IVA nel momento in cui vende i beni ad acquirenti nell’UE secondo l’aliquota valida nello Stato della cessione, riscuotendola come parte del prezzo di acquisto, ed effettua la dichiarazione e il versamento dell’imposta nel solo Stato membro di identificazione.