Novità in tema di misure di sostegno al reddito e Cassa integrazione

 

Gli sforzi economici affrontati dallo Stato attraverso l’erogazione di misure di sostegno del reddito accompagnate dal blocco dei licenziamenti per motivi economici, hanno spinto il Governo a varare una riforma completa degli ammortizzatori sociali previsti dal D.Lgs. n. 148/2015. Il Disegno di Legge di Bilancio approvato in Consiglio dei Ministri lo scorso 28 ottobre rappresenta il primo passo verso la riforma degli ammortizzatori sociali con una nuova cassa integrazione per il 2022.

In prima lettura il testo della norma appare come un intreccio tra le integrazioni salariali del D.Lgs. n. 148/2015 (CIGO, CIGS con le diverse causali e con un contratto di solidarietà completamente riscritto, assegno ordinario del FIS e dei Fondi bilaterali) con un abbassamento dei limiti dimensionali dei datori di lavoro.

Le modifiche, decorrenti dal 1° gennaio 2022, interessano il Titolo V del D.d.l. denominato “Riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali”.

Si riportano le principali novità:

 

Lavoratori beneficiari

La nuova norma estende la cassa integrazione ai lavoranti a domicilio e a tutte le tipologie di apprendistato (per la qualifica ed il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore ed il certificato di specializzazione tecnica superiore, professionalizzante, alta formazione e ricerca), tipologie fino ad ora escluse ad eccezione dell’apprendistato professionalizzante per la sola cassa integrazione ordinaria.

 

Anzianità di lavoro

Per avere accesso agli ammortizzatori sociali, viene ridotta l’anzianità aziendale (intesa come di effettivo lavoro) minima passando da 90 a 30 giorni. La modifica ha effetto per i periodi di Cassa “richiesti a decorrere dal 1° gennaio 2022”.

 

Massimali di CIG

In base alla normativa attualmente vigente i trattamenti di CIGO e CIGS non possono eccedere due distinti massimali aggiornati annualmente riportati su apposita circolare INPS ovvero:

  • 939,89€ mensili nel caso in cui la retribuzione mensile di riferimento sia pari o inferiore a 2.159,48€;
  • 1.129,66€ mensili se la retribuzione mensile eccede i 2.159,48€.

La nuova norma elimina la prima fascia, di conseguenza i trattamenti di integrazione salariale dal 1° gennaio 2022 saranno erogati tenendo conto del solo massimale di 1.129,66€ mensili.

 

Contributo addizionale

Attualmente è stabilito un contributo addizionale da versare all’INPS pari a:

  • 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al dipendente per le ore non lavorate, relativamente ai periodi di Cassa fruiti sino nel limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
  • 12% della retribuzione per le settimane di CIG eccedenti le 52 e sino al limite di 104 in un quinquennio mobile;
  • 15% della retribuzione se si superano le 104 settimane in un quinquennio mobile.

Il d.d.l. Bilancio opera una riduzione del contributo addizionale, a decorrere dal 1° gennaio 2025, pari a:

  • 6% della retribuzione globale che sarebbe spettata al dipendente per le ore non lavorate, sino al limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
  • 9% della retribuzione per i periodi eccedenti le 52 settimane e sino al limite di 104 in un quinquennio mobile.

 

Estensione della CIGS

In tema di CIGS è importante segnalare l’estensione del trattamento straordinario ai datori di lavoro non beneficiari di:

  • Fondi di solidarietà bilaterali istituiti presso l’INPS (articolo 26 Dlgs. n. 148/2015);
  • Fondi di solidarietà bilaterali alternativi dei settori artigianato e somministrazione di lavoro (articolo 27 Dlgs. n. 148/2015);
  • Fondo territoriale intersettoriale delle Province autonome di Trento e Bolzano ed altri fondi di solidarietà (articolo 40 Dlgs. n. 148/2015);

i quali “nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti”.

L’estensione della CIGS comporta l’applicazione del contributo ordinario INPS pari allo 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali del lavoratore, di cui lo 0,30% a carico di quest’ultimo.

 

Accordo di transizione occupazionale

Viene introdotto il cosiddetto “Accordo di transizione occupazionale” consistente in un ulteriore periodo di CIGS “finalizzato al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio esubero, pari a un massimo di dodici mesi complessivi non ulteriormente prorogabili” ai fine della loro rioccupazione esoaziendale.

L’estensione è riservata ai datori di lavoro che occupano più di quindici dipendenti, una volta terminata la CIGS richiesta per le seguenti causali:

  • Riorganizzazione aziendale;
  • Crisi aziendale;

a patto di definire, in sede di consultazione sindacale, le “azioni finalizzate alla rioccupazione o all’autoimpiego, quali formazione e riqualificazione professionale anche ricorrendo ai fondi interprofessionali”.

Tale concessione opera per il biennio 2022-2023 al fine di fronteggiare i processi di riorganizzazione e situazioni di particolare difficoltà economica. Le settimane sono fruibili fino al 31 dicembre 2023.

Quanto sopra è legata a percorsi di formazione e riqualificazione delle competenze ed è legata al criterio di condizionalità ovvero i lavoratori che non vi prenderanno parte rischiano un taglio sull’importo della CIG. La decurtazione potrebbe agire fino alla decadenza del sostegno sebbene sarà un decreto ministeriale a doverne definire il funzionamento.

 

Fondo Integrazione salariale (FIS)

Dal 1° gennaio 2022 viene riconosciuto anche alle imprese del mondo dei servizi e che abbiano anche meno di 5 dipendenti.

Nel dettaglio per le imprese:

  • fino a 5 dipendenti si prevedono 13 settimane in un biennio mobile;
  • per le aziende con più di 5 dipendenti invece le settimane sarebbero 26 sempre in un biennio mobile.

L’aliquota di finanziamento del fondo a decorrere da gennaio 2022 è fissata:

  • allo 0,50%, per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti;
  • allo 0,80%, per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di 5 dipendenti.

Dal 1° gennaio 2025 l’aliquota si riduce per le aziende che per almeno 24 mesi dall’ultima domanda non abbiano usufruito dell’ammortizzatore sociale.

 

Non può sfuggire la volontà del legislatore di coprire tutti i settori/categorie precedentemente non coperti da alcun ammortizzatore ordinario. Ciò riguarda soprattutto i piccoli datori di lavoro: infatti il testo del disegno di legge prevede che, a partire dal 1° gennaio 2022, fatti salvi i Fondi bilaterali già costituiti (ad esempio quello degli artigiani FSBA che, se necessario, hanno tempo fino al 31 dicembre per adeguarsi), le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale debbono stipulare accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali, con lo scopo di costituire fondi di solidarietà bilaterali in favore dei datori di lavoro che non rientrano nel campo di applicazione dell’art. 10 (è l’articolo che individua i settori che rientrano nella CIGO), con lo scopo di assicurare, in caso di riduzione o sospensione dell’attività, in costanza di rapporto di lavoro, una tutela ordinaria o straordinaria a tutti i propri dipendenti.

La mancata costituzione del Fondo o il mancato adeguamento di quello costituito ha come conseguenza l’assoggettamento alle regole e alla contribuzione del Fondo di integrazione salariale (FIS): questo riguarderà anche i datori di lavoro che hanno in forza un solo dipendente.