Al fine di arginare il fenomeno degli infortuni sul lavoro causati dal mancato rispetto delle norme sulla sicurezza, il legislatore è intervenuto sul versante sanzionatorio, inasprendo, in particolare, le condizioni che possono determinare la sospensione dell’attività aziendale, disciplinate dal T.U. sulla sicurezza, e rafforzando l’attività ispettiva.

Fra le modifiche apportate dal Decreto legge 146/21 al Titolo I del D.lgs. 81/08, di particolare rilievo è quella che interviene sull’attuale sistema di vigilanza in materia, estendendo le competenze dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro in materia di sicurezza del lavoro a tutti i settori lavorativi. Fino ad ora, l’Ispettorato poteva intervenire solo nel settore dell’edilizia. Per consentire lo svolgimento di questi nuovi compiti di vigilanza è previsto l’aumento dell’organico con l’assunzione di 1024 nuovi Ispettori e di 90 unità per Comando Carabinieri per la tutela del lavoro.

Al fine di contrastare il lavoro irregolare, sono variate le condizioni per l’applicazione del provvedimento di sospensione dell’attività riducendo la soglia, in caso di lavoro nero, per la sospensione dell’attività imprenditoriale dal 20% al 10% di lavoratori in nero (cioè senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro).

Il Decreto Legge, inoltre, è intervenuto anche sull’inasprimento delle sanzioni previste per “per le gravi e reiterate violazioni”, elencate nell’allegato I al D.Lgs.81/08: viene eliminata la previsione di “reiterazione” della violazione e di ogni possibile discrezionalità dell’Organo di vigilanza.

Questo significa che, in presenza anche di una sola tra le violazioni indicate nell’Allegato I del D.lgs. 81/08, l’Organo di Vigilanza (AUSL e Ispettorato Nazionale del Lavoro) deve adottare il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, oltre all’aumento delle relative sanzioni.

Il provvedimento di sospensione sarà adottato, quindi, dagli Organi di Vigilanza tutte le volte in cui siano accertate gravi violazioni in materia di sicurezza quali: la mancanza di Documento di valutazione dei rischi, di Piani Operativi di Sicurezza, di formazione e addestramento, ecc.

Sulla base delle indicazioni operative fornite dall’INL, si segnala che, il provvedimento di sospensione riguarderà la parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni (ad es. il singolo cantiere per cui sono state rilevate le violazioni) o l’attività prestata dai lavoratori rispetto ai quali il datore di lavoro abbia omesso la formazione e addestramento oppure non abbia fornito di dispositivi di protezione contro le cadute dall’alto. In tal ultimo caso, il datore di lavoro non potrà avvalersi di questi lavoratori fino a quando non interverrà la revoca del provvedimento. Resta fermo, trattandosi di causa non imputabile ai lavoratori, l’obbligo di corrispondere agli stessi il trattamento retributivo e di versare la relativa contribuzione.

Per poter riprendere l’attività imprenditoriale, dopo provvedimento di sospensione, è necessario:

  • regolarizzare i lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria anche sotto il profilo di tutti gli adempimenti in materia di salute e sicurezza (ad es. formazione addestramento, sorveglianza sanitaria);
  • ripristinare le regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, nonché la rimozione delle conseguenze pericolose delle violazioni dell’Allegato I;
  • nelle ipotesi di lavoro irregolare, pagare una somma aggiuntiva pari a 2.500 € fino a 5 lavoratori irregolari e pari a 5.000 € qualora siano impiegati più di 5 lavoratori irregolari;
  • pagare una somma aggiuntiva di importo variabile a seconda dei diversi tipi di violazione in materia di salute e sicurezza dell’Allegato I.

In caso di reiterazione nei 5 anni precedenti, l’importo della sanzione è raddoppiato.

Contro i provvedimenti di sospensione è ammesso ricorso, entro 30 giorni, all’ Ispettorato interregionale del lavoro territorialmente competente, il quale si pronuncia nel termine di 30 giorni dalla notifica del ricorso. Decorso inutilmente tale ultimo termine il ricorso si intende accolto.

Il datore di lavoro che non ottemperi al provvedimento di sospensione dell’attività è punito con l’arresto fino a 6 mesi, nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro e con l’arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.

Le imprese che desiderano essere assistite per il corretto adempimento di quanto previsto in materia di sicurezza sul lavoro possono rivolgersi al Servizio Ambiente e Sicurezza di SEDAR CNA SERVIZI contattando la propria sede territoriale CNA.

I consulenti del Servizio Ambiente e Sicurezza di SEDAR CNA SERVIZI sono a disposizione per ulteriori informazioni e per affiancare le imprese negli adeguamenti necessari

Sintesi adempimenti sicurezza sul lavoro