Dal 1° gennaio 2022 entra in vigore la normativa che prevede l’obbligo di etichettatura degli imballaggi e interessa principalmente i produttori/importatori di materiali da imballaggio/imballaggi e tutti coloro che utilizzano imballaggi per commercializzare la propria merce.

Il Decreto legislativo 116/2020, che ha recepito le direttive UE 2018/851 sui rifiuti e UE 2018/852 relativa agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio, introduce l’obbligo di etichettatura con l’obiettivo di facilitare la raccolta, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti di imballaggio.

Tutti i soggetti della filiera, a partire dai produttori fino a coloro che utilizzano il packaging per proteggere e/o confezionare le proprie merci, diventano co-responsabili rispetto alla necessità di garantire informazioni, in particolare, sulla natura e composizione dei materiali di imballaggio (codifica alfanumerica prevista dalla decisione 97/129/CE) nonché indicazioni sulla destinazione finale dei rifiuti di imballaggio per supportare il consumatore nella raccolta differenziata.

I produttori sono tenuti ad identificare correttamente il materiale di imballaggio attraverso codifica alfa numerica come prevista dalla Decisione 97/129/CE, avendo certezza della effettiva composizione dell’imballaggio, ma sono previste sanzioni per chiunque, ovvero qualsiasi soggetto della filiera, immetta nel mercato interno imballaggi privi dei requisiti stabiliti.

Occorre considerare che le informazioni necessarie per una corretta etichettatura dell’imballaggio sono molto spesso condivise tra il produttore e l’utilizzatore dell’imballaggio stesso, in ragione del suo effettivo utilizzo.

Tale modus operandi è disciplinato dagli operatori attraverso accordi commerciali e contrattuali che ne definiscono le responsabilità e gli oneri ricadenti sugli stessi in maniera condivisa.

I contenuti dell’Etichetta possono essere diversi a seconda della destinazione d’uso dell’imballaggio:

  • Se l’imballaggio è destinato al consumatore finale (B2C), sono obbligatorie sia la codifica alfanumerica identificativa del materiale come da Decisione 129/97/CE, che le informazioni per supportare il consumatore finale alla corretta raccolta differenziata dell’imballaggio;
  • Se l’imballaggio è destinato al canale professionale (B2B) oppure nel caso di imballaggi da trasporto o legati alle attività logistiche o di esposizione, i contenuti previsti per obbligo riguardano unicamente la codifica alfanumerica identificativa del materiale, mentre hanno carattere di volontarietà le ulteriori informazioni aggiuntive sulla raccolta.

L’etichetta ambientale deve essere predisposta per tutte le componenti separabili manualmente dell’imballaggio e le informazioni potranno essere riportate sulle singole componenti separabili oppure sul corpo principale dell’imballaggio, in modo da rendere più facilmente leggibile l’informazione da parte del consumatore finale. È possibile anche utilizzare soluzioni digitali come QR code e apposite applicazioni qualora la tipologia di imballaggio non permettesse un’etichettatura chiara.

 

Gli operatori del settore potranno continuare a commercializzare i prodotti privi dei nuovi requisiti di etichettatura ambientale, purché già immessi in commercio al 31/12/2021, fino a esaurimento scorte.

Il servizio Ambiente e Sicurezza di SEDAR CNA SERVIZI è a disposizioni delle imprese interessate con il Servizio di Etichettatura Ambientale.

Per Informazioni contattare: dott.ssa Giulia Valmori   gvalmori@ra.cna.it  0544298734