In data 9 novembre 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. n.149, il cosiddetto "Decreto Ristori Bis" che interviene nuovamente per far fronte all’emergenza epidemiologica da Covid 19 con ulteriori urgenti misure.
 
A giudizio della CNA i meccanismi individuati nei Decreti Ristori non riescono a dare adeguata tutela alle imprese, autonomi e professionisti che compongono le filiere colpite dalle misure restrittive. Il crollo della domanda sta interessando segmenti sempre più ampi di mercato, tali da rendere chiaramente inadeguato il meccanismo dei codici Ateco, che richiedono quotidiani aggiustamenti. Diventa quindi indispensabile adottare come criterio per acceder al contributo a fondo perduto il calo di fatturato, unico strumento che effettivamente fotografa l’andamento delle imprese – leggi qui il comunicato stampa di CNA Nazionale >>.
 
Analizziamo, qui, le principali misure in materia di fisco e lavoro introdotte dal Decreto Ristori Bis.
 
Principali provvedimenti di carattere fiscale:
•    È stata estesa la platea dei soggetti beneficiari del contributo a fondo perduto aggiungendo ulteriori codici ATECO con le relative percentuali di calcolo, per tutto il territorio nazionale; per gelaterie, pasticcerie, bar e altri esercizi senza cucina e alberghi con sede nelle zone arancioni e rosse viene riconosciuta una maggiorazione del 50% del contributo previsto, per individuare i beneficiari si invita a prendere visione dell’allegato 1 al decreto in esame; per il 2021 vengono inoltre previsti contributi a fondo perduto per gli operatori che hanno sede operativa nei centri commerciali e per gli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande.
•    Il contributo a fondo perduto, l’esenzione dal versamento della seconda rata IMU, si estende anche alle partite IVA attive al 25 ottobre 2020 che hanno sede nelle zone rosse e che esercitano l’attività prevalente indicate nell’allegato 2 del “Ristori BIS”.
•    Alle suddette attività nonché alle Agenzie di Viaggio e ai Tour Operator indipendente dal volume di ricavi conseguiti nel 2019 viene riconosciuto il credito d’imposta per i canoni di locazione pagati di ottobre, novembre e dicembre 2020.
•    Sempre per le attività indicate nell’allegato 2, operanti nelle zone rosse e arancioni viene estesa la proroga al 30 aprile 2021 del versamento del secondo acconto imposte e IRAP.
•    Per le attività sospese e quelle in zone rosse e arancioni è prevista la per sospensione dei termini in scadenza il 16/11/2020 relativi al versamento delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente, dell’addizionale regionale e comunale IRPEF, operate in qualità di sostituto d’imposta e dell’IVA.
 Per approfondimenti dei provvedimenti in materia fiscale, scarica qui il documento allegato >> 
Principali provvedimenti in ambito lavoro:
•    Per i datori di lavoro e Committenti su tutto il territorio nazionale è prevista la possibilità di sospendere i versamenti dei contributi in scadenza a novembre 2020, nei settori individuati dai codici Ateco di cui all’allegato 1 al decreto in esame.
La sospensione riguarda i soli contributi previdenziali e assistenziali, mentre debbono essere versati i premi dovuti all’INAIL.
La ripresa dei versamenti sospesi è prevista in unica soluzione o in quattro rate mensili di pari importo la cui prima rata è da versare entro il 16/03/2021.
•    Si allarga la platea dei lavoratori dipendenti ai quali riconoscere i trattamenti di integrazione salariale (Cigo, Cigd e assegno ordinario) di 6 settimane decorrenti dal 16/11/2020 qualora siano in forza alla data del 9/11/2020 (data di entrata in vigore del DL in commento).
•    Per le sole zone rosse nelle quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, e nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori di alunni delle suddette scuole, lavoratori dipendenti, la facoltà di astenersi dal lavoro (Congedo straordinario) per l’intera durata della sospensione dell’attività didattica in presenza.
Per i periodi di congedo fruiti è riconosciuta, in luogo della retribuzione, un’indennità pari al 50 % della retribuzione stessa, calcolata secondo le modalità del congedo parentale, con riconoscimento della contribuzione figurativa.
•    Anche i genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura possono fruire del lavoro agile ovvero, qualora ciò non sia possibile, del congedo straordinario.
•    A  favore  delle  aziende  appartenenti  alle  filiere  agricole,  della  pesca  e dell’acquacoltura, comprese le aziende produttrici di vino e birra, che svolgono le attività identificate dai codici ATECO di cui all’Allegato 3 del decreto in commento è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro, anche per la mensilità relativa a dicembre 2020 , in aggiunta alla mensilità di novembre prevista dal precedente Decreto Ristori.
 Per approfondimenti dei provvedimenti in materia di lavoro, scarica qui il documento allegato >> Scarica e consulta il testo integrale e gli allegati del Decreto Ristori Bis >>