Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato il DPCM del 3 novembre 2020 che introduce nuove misure di contrasto e contenimento dell’emergenza Covid-19. Il provvedimento entra in vigore dal 6 novembre 2020 ed è efficace fino al 3 dicembre 2020 su tutto il territorio nazionale. Il presente DPCM sostituisce quello del 24 ottobre 2020 e divide il territorio nazionale in tre aree distinte a cui si applicano specifiche misure.

Queste le principali misure introdotte dal provvedimento:

Misure in vigore su tutto il territorio nazionale (Area Gialla)
Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Province di Trento e Bolzano, Sardegna, Toscana, Umbria, Veneto
 
•    Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità o per motivi di salute (scarica qui l’autocertificazione per gli spostamenti tra le 22 e le 5). È fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.
•    Delle strade o piazze nei centri urbani dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali regolarmente aperti e alle abitazioni private.
•    Sono sospese le attività di sale giochi, sale bingo, sale scommesse e casinò anche se svolte all’interno di locali adibiti a attività differenti.
•    Sono sospese le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura.
•    Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica facendo ricorso, per il 100% delle attività, alla didattica digitale integrata (fatta eccezione per gli studenti con disabilità e per l’uso dei laboratori). L’attività didattica ed educativa per la scuola dell’infanzia, il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione salvo che per i bambini di età inferiore a sei anni. Sono sospesi i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche. Le Università predispongono le attività didattiche a distanza, salvo alcune attività per le matricole e per i laboratori. I corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo a distanza.
•    È sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all’esercizio delle professioni, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari o in modalità telematica.
•    Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, ad eccezione di farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi e edicole.
•    A bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale – ad esclusione del trasporto scolastico dedicato – è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50%.
•    Le attività di ristorazione sono consentite dalle 5.00 alle 18.00. Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo. Dopo le 18 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici o aperti al pubblico. Resta consentita la ristorazione con asporto fino alle 22 e con divieto di consumazione sul posto o nelle vicinanze. Resta sempre consentita la consegna a domicilio. Restano sempre aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nelle aree di servizio, negli ospedali e negli aeroporti.
•    Resta l’obbligo, per gli esercenti, di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale.
•    Restano chiuse piscine, palestre, contri natatori, centri termali, centri benessere, teatri, cinema. Aperti i centri sportivi. È consentito svolgere attività sportiva o motoria all’aperto. Sono consentiti solo gli eventi sportivi e le competizioni di interesse nazionale e gli sport individuali. È sospeso lo svolgimento degli sport di contatto, l’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e le attività formative di avviamento agli sport di contatto.
•    Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica.
•    Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, da concerto, cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso o all’aperto. Restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.
•    Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere, i convegni, i congressi e altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono in modalità a distanza. Le cerimonie pubbliche si svolgono in assenza di pubblico. Le riunioni si svolgono in modalità a distanza.
•    L’accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti.
•    In ordine alle attività professionali si raccomanda che siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva, siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo restando l’obbligo di utilizzare dispositivi di protezione e siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro.
•    Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici.
•    Restano sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento.
•    Le attività delle strutture ricettive sono esercitate secondo i protocolli e le linee guida adottati dalle Regioni che riguardano le modalità di accesso, ricevimento e assistenza degli ospiti, le modalità di utilizzo degli spazi comuni, le misure igienico-sanitarie per camere e ambienti comuni, l’accesso di fornitori esterni, lo svolgimento di attività ludico-sportive, di eventuali servizi navetta e le modalità di informazione agli ospiti circa le misure di sicurezza.
 
Misure in vigore nelle aree caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto (Area Arancione)
Puglia, Sicilia

Tali misure si applicano in aggiunta a quelle valide su tutto il territorio nazionale
 
•    È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute. Sono consentiti gli spostamenti necessari ad assicurare lo svolgimento delle attività didattiche in presenza. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. È consentito il transito per raggiungere altri territori non soggetti a restrizioni.
•    È vietato ogni spostamento con mezzi pubblici o privati in un Comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, di salute o di necessità.
•    Sono sospese le attività di ristorazione, ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale (a condizione che siano rispettati i protocolli dedicati). Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nonché quella con asporto fino alle ore 22, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
•    Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situale lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti.
 
Misure in vigore nelle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (Area Rossa)
Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta
Tali misure si applicano in aggiunta a quelle valide su tutto il territorio nazionale
 
•    È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute. Sono consentiti gli spostamenti necessari ad assicurare lo svolgimento delle attività didattiche in presenza. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. È consentito il transito per raggiungere altri territori non soggetti a restrizioni. Vietati anche gli spostamenti all’interno del proprio Comune e da un Comune all’altro, in qualsiasi orario.
•    Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari  e di prima necessità, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.
•    Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione ad esclusione delle mense e dei catering continuativi su base contrattuale. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio e, fino alle 22, quella con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano aperti gli esercizi siti nelle aree di servizio lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti.
•    La didattica a distanza si applica anche alle classi seconde e terze delle scuole medie inferiori. Resta in presenza, quindi, solo l’attività delle scuole dell’infanzia, le scuole elementari e la prima media.
•    Tutte le attività sportive sono sospese, come anche gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva.
•    È consentito svolgere individualmente attività motoria ma solo in prossimità della propria abitazione.
•    Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona diverse da quelle individuate nell’allegato 24 al presente DPCM.