Introdotta la misura transitoria in attesa di interventi strutturali

 

Il Decreto-Legge 8 giugno 2021, n. 79, ha introdotto l’Assegno temporaneo per figli minori, quale misura transitoria in attesa degli interventi strutturali previsti dalla Legge n. 46/2021, recante “Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’assegno unico e universale”.

Si precisa che, a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, la misura si affianca, e non sostituisce, l’assegno per il nucleo familiare (ANF), il quale continuerà a trovare normale applicazione fino a quando non sarà anch’esso sostituito e fatto confluire nella futura misura universale dell’“Assegno unico”, che dovrebbe entrare in vigore dal 1° gennaio 2022.

La nuova misura trova applicazione nei confronti dei nuclei familiari il cui reddito viene prodotto, anche in via esclusiva, da attività lavorativa autonoma (artigiani, commercianti, CD/CM), da attività svolta con partita IVA, nonché ai disoccupati non indennizzati.

L’assegno temporaneo, riconosciuto a domanda e su base mensile, viene erogato nel rispetto di particolari requisiti di residenza e soggiorno e, in ossequio al principio di progressività, sulla base del possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità non superiore a 50.000€.

Requisiti

Al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, l’interessato deve congiuntamente:

1) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;

2) essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;

3) essere domiciliato e residente in Italia e avere i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;

4) essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;

Inoltre, con riferimento alla condizione economica, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

 

Misura e criteri di determinazione

L’assegno è determinato in base alla tabella allegata al Decreto-Legge, la quale individua le soglie ISEE e i corrispondenti importi mensili dell’assegno temporaneo per ciascun figlio minore, in relazione al numero dei figli minori. Gli importi mensili sono maggiorati di 50€ per ciascun figlio minore con disabilità.

 

Modalità di presentazione della domanda e decorrenza

La domanda per l’assegno temporaneo è presentata in modalità telematica all’INPS ovvero presso gli istituti di patronato. La decorrenza del trattamento è fissata dal mese di presentazione della domanda stessa ma, in ogni caso, anche a causa delle necessarie implementazioni degli applicativi, è previsto che per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, sono corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021.

 

In merito alle modalità di erogazione della misura, l’assegno verrà accreditato su IBAN del richiedente ovvero mediante bonifico domiciliato, salvo la particolare corresponsione d’ufficio, da parte dell’INPS, in particolari casi di percettori di Reddito di cittadinanza.