L’art. 2 del dl 73/2021 (cd. decreto Sostegni – bis) ha previsto la destinazione di 140 milioni di euro (per l’anno 2021) per favorire la continuità agli esercenti di quelle attività economiche (identificate dai codici ATECO di cui al decreto MISE del 9 settembre 2021) per le quali, per effetto delle misure adottate ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, atte a limitare la diffusione dei contagi da COVID-19, sia stata disposta, nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio 2021 e il 25 luglio 2021 la chiusura per almeno cento giorni complessivi, anche non continuativi.

L’art. 11 del successivo dl 105/2021, entrato in vigore il 23 luglio 2021, ha poi previsto la destinazione di 20 milioni di euro, dei 140 indicati sopra, a favore degli esercenti le attività di cui al codice ATECO  «93.29.10 – Discoteche, sale da ballo night-club e simili» che, alla data del 23 luglio 2021, risultavano chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione adottate, citate in precedenza, senza tenere conto di un numero minimo di giorni di chiusura “raggiunti”.

Per individuare i soggetti beneficiari di questi fondi, l’ammontare dell’aiuto loro attribuibile, nei limiti di spesa stanziati, è stato emanato il richiamato decreto MISE, di concerto con il MEF (pubblicato nella n GU n. 240 del 7 ottobre 2021) che riporta quanto segue.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare degli aiuti specificamente indicate alle norme evidenziate sopra, gli esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo che:

1. alla data di entrata in vigore del dl 105/2021, corrispondente con il 23 luglio 2021, svolgevano come attività prevalente, comunicata con modello AA7-AA9 all’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 35 del dpr 633/72, un’attività che risulta chiusa, in conseguenza delle misure per evitare la diffusione del virus COVID-19, rappresentata dal codice ATECO 93.29.10 – “Discoteche, sale da ballo, night-club e simili”;
2. alla data di entrata in vigore del dl 73/2021, corrispondente al 26 maggio 2021, svolgevano come attività prevalente comunicata con modello AA7-AA9, all’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 35 del dpr 633/72, una attività riferita ai codici ATECO 2007, indicati nell’allegato 1 del decreto MISE-MEF (vedere elenco allegato), rispetto alla quale dichiarano , a causa delle misure di prevenzione adottate, già citate in precedenza, nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2021 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del dl 73/2021, corrispondente al 25 luglio 2021, la chiusura per un periodo complessivo di almeno 100 (cento) giorni.

 

Modalità per ottenere i benefici

Per poter ottenere l’aiuto, i soggetti devono presentare apposita domanda, purché nello stesso momento risultino:

essere titolari di partita IVA attiva prima del 26 maggio 2021, per il beneficio di cui all’art. 2 del dl 73/2021, oppure prima del 23 luglio 2021, per il beneficio di cui all’art. 11 del dl 105/2021;
non essere considerati in difficoltà economica al 31/12/2019, come da definizione stabilita dall’art. 1, punto 18, regolamento GBER, fatta salva la deroga disposta per le micro imprese e le piccole imprese ai sensi del punto 23 lettera c) della Sezione 3.1. “Aiuti di importo limitato” della Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020;
non essere identificati tra gli enti pubblici di cui all’art. 74 del tuir, e tra i soggetti di cui all’art 162 -bis del TUIR.

 

Forma e ammontare dell’aiuto.

L’aiuto è riconosciuto, nei limiti della dotazione finanziaria, a titolo di CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO e sarà erogato come previsto di seguito.

Alla chiusura del termine finale per la trasmissione dell’istanza all’accesso al contributo (vedere sotto) verrà ripartito, in ugual misura tra i “Soggetti beneficiari” indicati al precedente punto 1) un ammontare massimo di 25.000 euro a soggetto.
La rimanente quota di 120 milioni di euro più l’eventuale parte rimasta dei 20 milioni di euro destinata ai soggetti di cui sopra, verrà invece ripartita tra i “Soggetti beneficiari” di cui al precedente punto 2), con la seguente modalità:

1. euro 3.000 a tutti i soggetti con ricavi o compensi fino a 400.000 euro;
2. euro 7.500 a tutti i soggetti con ricavi e compensi superiori a 400.000 euro e fini a 1 milione di euro;
3. euro 12.000 a tutti i soggetti con ricavi e compensi superiori a 1 milione di euro;

i ricavi e i compensi a cui fare riferimento sono quelli di cui agli artt. 85 comma 1 lettera a) e b) e 54 comma 1 del TUIR, prodotti nel 2019 dagli operatori economi in questione. Per i soggetti di nuova costituzione, entro i limiti temporali previsti in precedenza, che non hanno prodotto ricavi o compensi nel 2019, il contributo spettante sarà quello minimo di 3.000 euro di cui alla precedente lettera a).

Nel caso in cui la dotazione finanziaria di 120 milioni di euro e la quota residua dei 20 milioni non sia sufficiente a soddisfare i contributi richiesti attraverso tutte le istanze considerate ammissibili presentate fino all’ultimo giorno disponibile dai “Soggetti beneficiari” citati al precedente punto 2), verrà a tutti riconosciuto il contributo minimo di 3.000 euro, mentre per i soggetti che hanno prodotti ricavi e compensi di ammontare superiore a 400.000 euro, verrà attribuita una ulteriore quota di contributo, proporzionalmente diminuita rispetto a quella indicata sopra alle lettere b) e c), per non sforare comunque il massimo delle somme disponibili.

Il contributo che verrà incassato dai soggetti interessati non sarà da considerare rilevante ai fini fiscali.

Si avverte, che l’articolo 2 del dl 73/2021 prevede che nella determinazione della misura di aiuto realmente spettante a ciascun soggetto economico si debba tenere conto anche di tutti gli altri benefici, ottenuti dalle imprese e dai professionisti interessati, grazie ai precedenti provvedimenti emanati a causa della emergenza sanitaria. Nel decreto emanato dal MISE, di concerto con il MEF, di questa particolarità se ne fa menzione, ricordando che il contributo effettivamente spettante, grazie all’introduzione di queste nuove norme, non potrà permettere al soggetto economico di sforare i limiti di aiuti ottenibili, durante l’emergenza da COVID-19, a cui fa riferimento la SEZ. 3.1. “Aiuti di importo limitato” della comunicazione della Commissione europea del 19/03/2020 e ciò dovrà essere evidenziato nell’istanza.

Procedura e modalità di erogazione del contributo

Per ottenere il contributo i soggetti interessati devono presentare come già detto, una apposita istanza esclusivamente in modalità telematica dove deve essere evidenziata la sussistenza dei requisiti necessari alla spettanza del beneficio.

L’istanza potrà essere presentata anche tramite intermediario abilitato, delegato al servizio del cassetto fiscale dell’Agenzia delle Entrate.

IL TERMINE PER L’INVIO DELLA SUDDETTA ISTANZA SCADE IL GIORNO MARTEDÌ 21 dicembre 2021.
Il contributo sarà corrisposto dall’Agenzia delle Entrate mediante accreditamento sul conto corrente bancario o postate indicato nell’istanza dal richiedente.

I contributi sono concessi nel rispetto della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni.

Operatività delle disposizioni

Le disposizioni di cui sopra saranno applicabili dopo la notifica delle stesse alla Commissione Europea e alla successiva approvazione da parte della stessa.

Elenco codici ATECO dei soggetti beneficiari >>

Istruzioni di compilazione dell’istanza >>

Istanza per la presentazione della domanda >>

Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate >>

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