La posizione di CNA Costruzioni sulle nuove norme

 

Il decreto approvato lo scorso 31 maggio contiene norme di particolare interesse per il settore degli appalti pubblici.

La nuova disciplina per il subappalto, la proroga delle disposizioni per le gare sottosoglia e lo sblocca cantieri sono i temi che coinvolgono maggiormente le imprese.

Nel 2016 il legislatore presentava il nuovo codice dei contratti come una norma che doveva:

  1. a) semplificare la disciplina degli appalti in Italia;
  2. b) raccogliere in un unico testo di legge (chiamato appunto “codice”) tutte le norme primarie.

L’esperienza concreta mostra una realtà che si è andata sviluppando lungo direttrici ben lontane dalle intenzioni iniziali del legislatore: il quadro normativo appare tutt’altro che semplificato, i provvedimenti attuativi sono ancora oggi in gran parte inattuati e spesso sono risultati fattore di complicazione (es. linee guida ANAC), ma soprattutto il codice è stato oggetto di ripetute modifiche.

Per questo motivo CNA Costruzioni ha formulato una chiara e forte presa di posizione da parte dei rappresentanti del mondo delle imprese del settore che segnali il quadro caotico in cui queste si trovano ad operare, sottolineando con forza la necessità di una riforma seria ed organica del settore degli appalti pubblici.

 

Subappalto.

Il nuovo decreto propone una completa liberalizzazione del subappalto, mitigata solo da un breve periodo transitorio che cesserà nel prossimo ottobre, che prevede la possibilità di subappaltare sino al 50% degli importi contrattuali. Da ottobre, appunto, non ci sarà più nessun limite. Viene, altresì, abrogato il limite a che i prezzi applicati dai subappaltatori non presentino ribassi superiori al 20%, norma che è stata fin qui presidio sia delle condizioni dei lavoratori dipendenti sia delle vessazioni delle grandi imprese a danno di artigiani e piccole imprese.

La proposta di CNA è pertanto che, in sede di conversione del decreto, vengano reintrodotti limiti al ricorso al subappalto per gli appalti di minor valore (es. 1 milione di euro) e venga reintrodotto il meccanismo che ha disciplinato il settore dagli anni ’90 sino al 2016, vale a dire un tetto del 30% al subappalto per la categoria prevalente e la possibilità di subappaltare le categorie scorporabili.

Altrettanto va fatto per il limite del 20% al ribasso dei prezzi e condizioni praticate dall’appaltatore nei confronti del subappaltatore, che deve essere reintrodotto.

Procedure sottosoglia.

In questi anni si è giunti alla possibilità di ricorrere alla procedura negoziata anche nella fascia compresa tra il milione di euro e la soglia di rilevanza comunitaria. Il primo decreto semplificazioni del 2020 prescriveva per tale fascia di invitare perlomeno 15 imprese; tale procedura viene ora ulteriormente semplificata dal nuovo decreto, abbassando questo numero a sole dieci imprese. Se da un lato si condivide la semplificazione operata per gli appalti di importo inferiore (es. affidamento diretto innalzato dai 40.000 € agli attuali 150.000 €), ci sono forti perplessità per questa semplificazione per gli appalti di importo superiore al milione di euro. Purtroppo manca la chiara indicazione che le stazioni appaltanti possano invitare alle procedure negoziate imprese in numero maggiore rispetto a quello minimo indicato, e che queste, essendo evidentemente il requisito minimo di concorrenza richiesto dal legislatore già soddisfatto, possano essere individuate con indagini di mercato semplificate. Ogni semplificazione deve essere “controbilanciata” da idonei meccanismi di trasparenza delle procedure, che attualmente sembrano ancora carenti, e per gli importi più bassi addirittura esclusi.

 

Offerte economicamente più vantaggiose (OEPV).

In questi anni il ricorso all’OEPV non è stato sempre sinonimo di qualità delle prestazioni e nemmeno garanzia di qualità del lavoro dipendente. Anzi, spesso l’OEPV si è prestata (certo involontariamente) a distorsioni dei criteri di aggiudicazione, ad un allungamento dei tempi di gara ed a maggiori costi di partecipazione per le imprese. È assolutamente necessario mantenere il duplice criterio di aggiudicazione e che l’OEPV sia obbligatoria per alcuni appalti (es. servizi di progettazione o appalti sociali o di ristorazione) ma che al contempo per il settore dei lavori pubblici sotto soglia tale criterio sia da una parte escluso per quelli di importo più basso e dall’altra sia riservato solo a quelle stazioni appaltanti che abbiano completato il percorso di qualificazione, e che quindi abbiano risorse e strumenti per fare un uso esperto dell’OEPV.

Riduzione del numero delle stazioni appaltanti e suddivisione in lotti.

Le norme del codice volte a qualificare le stazioni appaltanti devono essere attuate e rafforzate, pertanto va ridotto il loro numero ove questo sia finalizzato alla qualificazione. Allo stesso tempo va segnalato che il processo di riduzione del numero delle stazioni appaltanti possa recare un’insidia per le piccole imprese, ovvero quello del concomitante accorpamento degli appalti e del conseguente innalzamento degli importi a base di gara che renderebbe molto più difficoltosa, ove non impossibile, la partecipazione di queste. Una risposta che potrebbe virtuosamente conciliare l’esigenza di qualificazione ed efficientamento delle stazioni appaltanti, con quello della tutela delle PMI, potrebbe arrivare dalla suddivisione in lotti degli appalti banditi dalle centrali di committenza, norma già presente nel codice ma spesso elusa dalle stazioni appaltanti.

 

CNA Costruzioni ritiene che sia assolutamente necessaria una riforma organica della disciplina dei contratti pubblici, preceduta da un’adeguata riflessione fra il legislatore e le associazioni di categorie volta a condividerne l’assetto, ed alla quale debbano seguire innanzitutto una celere approvazione degli strumenti attuativi eventualmente previsti. In seguito, si renderà necessaria una fase di stabilità del quadro normativo, per risparmiare ad imprese e stazioni appaltanti i continui costi di aggiornamento e adeguamento dovuti alle incessanti modifiche normative.