La congruità nei cantieri edili, si applica ai cantieri iniziati dal 1° novembre 2021 e prevede, oltre al DURC, il documento relativo alla congruità dell’incidenza della manodopera secondo le modalità esplicate nel decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del giugno 2021. 
L’obiettivo di questa disposizione è quello di contrastare il fenomeno del lavoro nero in edilizia e del dumping contrattuale e far sì che i lavoratori nei cantieri siano effettivamente in un numero proporzionato all’incarico affidato all’impresa.

Il susseguirsi di pubblicazioni di FAQ da parte di CNCE ha chiarito che il coinvolgimento dell’impresa “non edile” (Impiantisti, Serramentisti, General Contractor, ecc.) ha luogo esclusivamente quando la stessa sia identificabile come affidataria/aggiudicataria di un appalto, per la parte di manodopera legata alle lavorazioni edili.
Tutto ciò senza l’obbligo di iscrizione presso una Cassa Edile, la gestione del cantiere avverrà attraverso l’inserimento dello stesso da parte dell’impresa “non edile” tramite il software Edilconnect messo a disposizione gratuitamente da CNCE nelle modalità previste dalla norma.
Con riferimento ai lavori privati, la verifica della congruità si applica esclusivamente alle opere di importo pari o superiore a 70.000€. Con riferimento ai pubblici, la verifica della congruità si applica a tutti gli appalti riconducibili alle categorie di lavorazioni contenute in uno specifico accordo del 2020, aggiornato con l’inserimento di categorie specialistiche nel giugno di quest’anno.
La gestione operativa dei meccanismi di verifica della congruità è in capo per il territorio di Ravenna alla Cassa Edile cioè l’ente bilaterale dell’edilizia preposto per il settore anche al rilascio del DURC.
Seppur molto semplice da svolgere, tutto ciò rappresenta un nuovo adempimento per le imprese affidatarie/aggiudicatarie dell’installazione degli impianti che, tuttavia, non può ritenersi del tutto idoneo per perseguire l’obiettivo del contrasto del lavoro irregolare.
Per quanto riguarda l’applicazione dei contratti collettivi per il miglioramento dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro con l’introduzione dell’art.1, comma 43-bis, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 si dispone che i lavori edili di cui all’allegato X al D. Lgs. n. 81/2008, facenti parte di opere il cui importo risulti complessivamente superiore a 70.000€, possono essere oggetto dei benefici fiscali previsti dalla normativa solo se eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionali e territoriali, stipulati dalle Associazioni Datoriali e Sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Sempre per previsione normativa, il contratto collettivo applicato, indicato nell’atto di affidamento dei lavori, dovrà essere riportato anche nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori.
Si tratta di benefici rilevanti, tra i quali rientrano, ad esempio, Superbonus, Eco-Sismabonus, Bonus ristrutturazione inclusi gli impianti fotovoltaici, Sismabonus, bonus facciate, Bonus mobili, Bonus verde, Tax credit adeguamento ambienti di lavoro, ecc.
L’Agenzia delle Entrate ha specificato che, ai fini dell’applicazione della novità normativa in esame, deve trattarsi di lavori edili espressamente previsti dall’allegato X del D.Lgs. n. 81/2008 (vedi sotto), non essendo tale categoria suscettibile di interpretazioni estensive, pertanto ai fini del provvedimento normativo, l’obbligo di applicazione del CCNL del settore edile è riferito  esclusivamente ai lavori edili espressamente previsti nel citato allegato.
A questo proposito vanno quindi esclusi i lavori consistenti nella posa in opera di elementi accessori in legno, nonché le attività di impiantistica accessoria che sono regolati da appositi contratti collettivi di lavoro.
Infine va ricordato che la disciplina esaminata non trova applicazione per gli interventi eseguiti senza l’impiego di dipendenti.
La norma infatti riferendosi ai datori di lavoro esclude dall’applicazione della disciplina gli interventi eseguiti senza l’impiego di dipendenti da imprese individuali anche avvalendosi di collaboratori famigliari, ovvero da Soci di società di persone o di capitali che prestano la propria opera lavorativa nell’attività non in qualità di lavoratori dipendenti.
Questa nuova disposizione che si applica ai lavori edili avviati a far data dal 28 maggio 2022 va nella direzione di incentivare l’applicazione dei contratti collettivi di qualità, come quelli sottoscritti dalla nostra Associazione.

Tabella indici di congruità
Categorie/Percentuali di incidenza minima della manodopera sul valore dell’opera

1 OGI – nuova edilizia civile compresi impianti e forniture 14,28%
2 OGI – nuova edilizia industriale compresi esclusi impianti 5,36%
3 Ristrutturazione di edifici civili 22,00%
4 Ristrutturazione di edifici industriali esclusi impianti 6,69%
5 OG2 – restauro e manutenzione di beni tutelati 30,00%
6 OG3 – opere stradali, ponti, etc. 13,77%
7 OG4 – opere d’arte nel sottosuolo 10,82%
8 OG5 – dighe 16,07%
9 OG6 – acquedotti e fognature 14,63%
10 OG6 – gasdotti 13,66%
11 OG6 – oleodotti 13,66%
12 OG6 – opere di irrigazione ed evacuazione 12,48%
13 OG7 – opere marittime 12,16%
14 OG8 – opere fluviali 13,31%
15 OG9 – impianti per la produzione di energia elettrica 14,23%
16 OG10 – impianti per la trasformazione e distribuzione 5,36%
17 OG12 – OG 13 – bonifica e protezione ambientale 16,47%

Tabella allegata all’accordo Nazionale
INDICI DI CONGRUITÀ DELLE CATEGORIE SPECIALISTICHE OS – INDIVIDUAZIONE PERCENTUALE MINIMA

 

 

 

ALLEGATO X – Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all’articolo 89 comma 1, lettera A

1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento e lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stadali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e si sterro.
2. Sono inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi e il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.