Art. 95: Misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro

Per favorire l’attuazione delle disposizioni contenute nel Protocollo di regolamentazione delle misure per il contenimento ed il contrasto della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, condiviso tra GOVERNO e PARTI SOCIALI in data 14 marzo 2020 e come integrato il 24 aprile 2020, l’INAIL, ha  deciso di finanziare gli interventi straordinari effettuati dalle imprese, attraverso l’attribuzione di contributi,  a copertura totale o parziale delle spese, e per questo ha  destinato parte delle  risorse già disponibili di cui al  bando ISI 2019 e per il finanziamento dei progetti di cui all’art. 11 c. 5  del d.lgs. 81 del 2008, fino ad un ammontare pari a 403 milioni di euro.
Beneficiari di tali misure sono le imprese anche individuali, iscritte al Registro delle Imprese o all’Albo delle imprese Artigiane, dalle imprese agricole, iscritte nella sezione speciale del Registro delle Imprese, dalle imprese agrituristiche, iscritte al Registro delle Imprese, dalle imprese sociali, di cui al d.lgs. 112 del 2017, iscritte al Registro delle Imprese, che hanno  eseguito o eseguiranno nei luoghi di lavoro,  dopo l’entrata in vigore  del dl  18 del 2020 “CURA ITALIA”  (dal 17  marzo 2020),  interventi per la riduzione del rischio del contagio attraverso l’acquisto di:
a)    apparecchiature e attrezzature per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori, compresi i relativi costi di installazione;
b)    dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento dei lavoratori;
c)    apparecchiature per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori rispetto agli utenti esterni e rispetto agli addetti di aziende terze fornitrici di beni e servizi;
d)    dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro; sistemi e strumentazione per il controllo degli accessi nei luoghi di lavoro utili a rilevare gli indicatori di un possibile stato di contagio;
e)    dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.

L’importo dei contributi massimi concedibili ai singoli soggetti elencati sopra sono pari a:
•    15.000 € per le imprese che hanno in forza dipendenti fino ad un massimo di 9,
•    50.000 € per le imprese che hanno in forza da 10 a 50 dipendenti,
•    100.000 € per le imprese che hanno in forza oltre 50 dipendenti.

I contributi in questione sono attribuiti con procedura automatica di cui all’art. 4 del d.lgs. 123 del 1998.
L’ottenimento degli stessi, in mancanza di una specifica indicazione della norma, dovrebbe avere rilevanza fiscale sia nella formazione del reddito d’impresa da assoggettare ad imposte sui redditi e relative addizionali che nella formazione del valore della produzione rilevante ai fini IRAP.

I contributi saranno concessi nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final “Quadro Temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell’attuale emergenza del COVID-19” e successive modifiche (*) VEDERE NOTA BENE

I contributi sono però incompatibili con altri benefici anche di natura fiscale aventi ad oggetto gli stessi costi ammissibili alle agevolazioni.

Per dare attuazione agli incentivi di cui al presente articolo l’INAIL ha destinato le risorse per l’erogazione dei contributi alle imprese ad INVITALIA SPA, come già aveva fatto per gli aiuti previsti dall’art. 43 del dl 18
del 2020 destinati alle imprese per la sicurezza e al potenziamento dei presidi sanitari.

Art. 120: Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro

Al fine di sostenere ed e incentivare l’adozione di misure per adeguare gli ambienti di lavoro e i processi produttivi ai nuovi standard di sicurezza necessari anche per fare evitare di diffondersi il contagio da COVID-19, è riconosciuto un CREDITO D’IMPOSTA pari al 60% delle SPESE SOSTENUTE nel 2020, per un ammontare massimo di 80.000 €, in relazione agli interventi necessari per fare rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus.
Il Credito d’Imposta è destinato:
•    ai soggetti esercenti attività d’impresa,
•    ai soggetti esercenti attività di lavoro autonomo,
•    alle associazioni,
•    alle fondazioni,
•    a altri enti del Terzo Settore,
Tra le spese su cui è possibile fruire dell’agevolazione in questione sono comprese:
•    quelle edilizie necessarie per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni,
•    quelle per l’acquisto di arredi di sicurezza,
•    gli investimenti in attività innovative tra cui anche quelli relativi allo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa;
•    quelle per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.
Il credito in questione è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti, ed è utilizzabile nell’anno 2021 esclusivamente in compensazione in F24, ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. 241/97  senza applicazione delle limitazioni di cui  all’articolo 34 della Legge 388/2000  (700.000 €, che per il solo anno 2020 è stato aumentato a 1MILIONE DI EURO, dall’art. 147 proprio dal DL 34/2020) e all’art. 1 comma 53 della legge 244/2007, relativamente ai crediti d’imposta di cui al quadro RU del modello REDDITI (250.000 €).  

Il credito d’imposta oggetto del presente articolo pare   concorrere alla formazione del reddito e del valore della produzione dei soggetti beneficiari ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, visto che non è prevista, almeno al momento, una specifica norma che NON ne preveda la partecipazione alla formazione delle basi imponibili relativamente alle suddette imposte.   
Con uno o più decreti del MISE di concerto con il MEF possono essere individuate altre spese ammissibili all’agevolazione o soggetti aventi diritto alla stessa, nei limiti degli stanziamenti previsti dalla norma (pari a 2 miliardi d’euro)  

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate saranno stabilite le attività di monitoraggio degli utilizzi del credito d’imposta.

Le disposizioni di cui sopra si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final “Quadro Temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell’attuale emergenza del COVID-19” e successive modifiche (*) VEDERE NOTA BENE

Art. 125: Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione
Al fine di favorire l’adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa, ai soggetti esercenti arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo Settore, agli enti religiosi civilmente riconosciuti, spetta un CREDITO D’IMPOSTA, pari al 60% delle SPESE SOSTENUTE nel 2020 per:
•    la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività,
•    l’acquisto di dispositivi di protezione individuale quali: mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari CHE SIANO CONFORMI AI REQUISTI ESSENZIALI DI SICUREZZA PREVISTI DALLA NORMATIVA EUROPEA;
•    l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
•    l’acquisto di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, quali: termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, CHE SIANO CONFORMI AI REQUISTI ESSENZIALI DI SICUREZZA PREVISTI DALLA NORMATIVA EUROPEA, comprese le spese di installazione,
•    l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali: barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le spese di installazione.
Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di sostenimento della spesa (relativa al periodo d’imposta 2020, quindi ) ovvero in compensazione in F24, ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. 241/97  senza applicazione delle limitazioni di cui  all’articolo 34 della Legge 388/2000  (700.000 €, che per il solo anno 2020 è stato aumentato a 1MILIONE DI EURO, dall’art. 147 proprio dal DL 34/2020) e all’art. 1 comma 53 della legge 244/2007, relativamente ai crediti d’imposta di cui al quadro RU del modello REDDITI (250.000 €).  
Il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 € per ciascun beneficiario fino ad un limite massimo di 200 milioni di euro per l’anno 2020 (quindi per ottenere il credito massimo ammissibile ciascun beneficiario dovrebbe sostenere spese per almeno 100.000 €).
Il credito d’imposta in questione, a differenza di quello che sembra previsto per il credito di cui all’art. 120, non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione dei soggetti beneficiari ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, come esattamente specificato al comma 3 dell’art. 125.
Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, sono stabiliti i criteri e le modalità di fruizione del credito di cui al presente articolo anche al fine del rispetto del limite di spesa previsto.
Il presente articolo sostituisce quanto previsto in precedenza dagli articoli 64 del dl 18/2020 “CURA ITALIA” e 30 del dl 23/2020 “DL LIQUIDITA’” CHE VENGONO DEFINITIVAMENTE ABROGATI.

Art. 122: Cessione dei crediti d’imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l’emergenza da COVID-19
Secondo i contenuti dell’articolo 122, anche i soggetti beneficiari dei crediti d’imposta di cui agli artt. 120 e 125, hanno la possibilità, a partire dal 19 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 di cedere lo stesso anche parzialmente ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito o altri intermediari finanziari, anziché utilizzarlo direttamente.

I cessionari di detto credito utilizzeranno gli stessi anche in compensazione e con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dai cedenti.

I crediti non utilizzati non saranno comunque rimborsabili.

Un prossimo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate detterà le disposizioni attuative di quanto riportato al citato articolo 122 compreso la modalità con la quale procedere alla cessione dei crediti e alla comunicazione di tale evento proprio alla stessa Agenzia.  

(*) NOTA BENE
La Commissione Europea ha predisposto appositi limiti per la fruizione degli aiuti di Stato riconducibili al "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19" (Comunicazione del 19 marzo 2020 n. 2020/C 91). A livello comunitario è infatti previsto che, per gli aiuti riconducibili al punto "3.1. Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali" i limiti siano i seguenti:
–    800.000 €, per tutte le imprese, ad eccezione di quelle appartenenti ai settori dell’agricoltura primaria e della pesca e dell’acquacoltura;
–    100.000 €: per le imprese afferenti al settore dell’agricoltura primaria; e
–    120.000 €: per le imprese afferenti al settore della pesca e dell’acquacoltura.

Per espressa disposizione comunitaria, anche in conformità con quanto previsto a livello di disciplina ordinaria sugli aiuti di Stato, tutti i valori utilizzati per la determinazione dei predetti limiti massimi devono essere considerati al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

A titolo di completezza, sono previsti limiti massimi di concedibilità anche per le ulteriori tipologie di aiuti di Stato concessi nell’ambito del predetto quadro temporaneo di misure agevolative (per ciascuna categoria di aiuto, affrontate nei punti 3.2 e seguenti della predetta Comunicazione, è prevista un’apposita disciplina e limiti massimi di concedibilità e di cumulo). Tali regole sono sommariamente richiamate anche nel D.L. rilancio (artt. 53-61, D.L. n. 34/2020), altresì tramite rinvii diretti al testo della Comunicazione della Commissione Europea più volte citata. Ad ogni buon conto, si può ritenere che, per ciascuna disposizione di legge e correlati atti di prassi, verranno richiamati i limiti massimi di concedibilità, oltre alle specifiche regole di cumulo e fruizione.

Inoltre, tutte le misure di aiuto concesse, saranno registrate sul Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA), o specifico registro settoriale (per le imprese del settore della produzione agricola e della pesca e acquacoltura): altresì tale elemento può costituire un valido aiuto nel tener monitorate le agevolazioni per singola impresa e non rischiare il superamento dei massimali.

Infine, si precisa che i predetti limiti, a meno che la specifica norma istitutiva l’agevolazione non preveda diversamente, sono disgiunti da:
–    massimale de minimis (Reg. n. 1407/2013, cui si affiancano i regolamenti settoriali);
–    intensità massima di fruizione degli aiuti riconducibili al regime di esenzione generale per categoria (Reg. n. 651/2014, cui si affiancano i regolamenti settoriali);
–    limiti di cumulo previsti da ulteriori regimi di aiuto notificati alla Commissione che non rientrano nell’ambito del quadro temporaneo per far fronte alla situazione epidemiologica da COVID-19, qui più volte richiamato.

In altri termini, a meno che le singole disposizioni non prevedano specifiche clausole di cumulo tra regimi:
–    gli aiuti fruiti nell’ambito del quadro temporaneo per fronteggiare le conseguenze della situazione emergenziale NON incidono sui conteggi degli ulteriori limiti massimi di concedibilità degli aiuti (ad esempio, “de minimis”);
–    parimenti, gli aiuti concessi nell’ambito di altri regimi (ad esempio, "de minimis") non incidono nel computo dei limiti massimi di fruibilità delle misure rientranti nel quadro temporaneo qui più volte richiamato.