L’art. 1 commi da 166 a 173 della Legge di Bilancio 2023, prevede che siano sanabili, da parte di tutte le tipologie di contribuenti compresi i sostituti d’imposta e gli intermediari,  gli errori, le infrazioni e l’inosservanza di obblighi o adempimenti di natura formale ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali dell’IVA,  dell’IRAP, imposte sostitutive,  ritenute  alla fonte e  crediti d’imposta,  che non hanno inciso  sulla determinazione della base  imponibile relativa ai  suddetti tributi , sulla loro determinazione e  sul loro  pagamento,  commessi  fino al 31 ottobre 2022. Sono in pratica sanabili quelle violazioni formali che potrebbero ostacolare, anche solo potenzialmente,  l’attività di controllo da parte dell’Amministrazione Finanziaria, per le quali sono previste solitamente sanzioni amministrative entro limiti minimi e massimi in  misura fissa.

Nella circolare 2E del 27 gennaio 2023 dell’Agenzia delle Entrate è riportato un elenco delle violazioni che possono essere oggetto di questa procedura:

  • la presentazione di dichiarazioni annuali redatte non conformemente a modelli approvati, ovvero l’errata indicazione o l’incompletezza dei dati relativi al contribuente (cfr. articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471);
  • l’omessa o irregolare presentazione delle liquidazioni periodiche IVA, di cui all’ articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, dall’articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122 (cfr. articolo 11, comma 2-ter, del d.lgs. n. 471 del 1997); tale violazione può essere definita solo quando l’imposta risulta assolta e non anche quando la violazione ha avuto effetti sulla determinazione e sul pagamento dell’imposta;
  • l’omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi Intrastat, di cui all’articolo 50, commi 4 e 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993 n. 427 (cfr. articolo 11, comma 4, del d.lgs. n. 471 del 1997);
  • l’irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili, nel caso in cui la violazione non abbia prodotto effetti sull’imposta complessivamente dovuta (cfr. articolo 9 del d.lgs. n. 471 del 1997);
  • l’omessa restituzione dei questionari inviati dall’Agenzia o da altri soggetti autorizzati, ovvero la restituzione dei questionari con risposte incomplete o non veritiere (cfr. articolo 11, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 471 del 1997);
  • l’omissione, incompletezza o inesattezza delle dichiarazioni d’inizio, variazione dell’attività di cui all’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero delle dichiarazioni di cui all’articolo 35-ter e all’articolo 74-quinquies dello stesso decreto (cfr. articolo 5, comma 6, del d.lgs. n. 471 del 1997);
  • l’erronea compilazione della dichiarazione di cui all’articolo 8, comma 1, lettera c), del DPR n. 633 del 1972 che abbia determinato l’annullamento della dichiarazione precedentemente trasmessa invece della sua integrazione (cfr. articolo 11, comma 1, del d.lgs. n. 471 del 1997);
  • l’anticipazione di ricavi o la posticipazione di costi in violazione del principio di competenza, sempre che la violazione non incida sull’imposta complessivamente dovuta nell’anno di riferimento (cfr. articolo 1, comma 4, del d.lgs. n. 471 del 1997);
  • la tardiva trasmissione delle dichiarazioni da parte degli intermediari (cfr. articolo 7-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241);
  • le irregolarità od omissioni compiute dagli operatori finanziari (cfr. articolo 10 del d.lgs. n. 471 del 1997);
  • l’omessa o tardiva comunicazione dei dati al sistema tessera sanitaria (cfr. articolo 3, comma 5-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175);
  • l’omessa comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare secca (cfr. articolo 3, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23);
  • la violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione delle operazioni imponibili ai fini IVA, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo (cfr. articolo 6, comma 1, del d.lgs. n. 471 del 1997);
  • la violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione delle operazioni non imponibili, esenti o non soggette ad IVA, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito (cfr. articolo 6, comma 2, del d.lgs. n. 471 del 1997);
  • la detrazione dell’IVA, erroneamente applicata in misura superiore a quella effettivamente dovuta a causa di un errore di aliquota e, comunque, assolta dal cedente o prestatore, in assenza di frode (cfr. articolo 6, comma 6, del d.lgs. n. 471 del 1997);
  • l’irregolare applicazione delle disposizioni concernenti l’inversione contabile, in assenza di frode (cfr. articolo 6, commi 9-bis, 9-bis1 e 9-bis2, del d.lgs. n. 471 del 1997); tale violazione può essere definita solo quando l’imposta risulta, ancorché irregolarmente, assolta e non anche quando la violazione ne ha comportato il mancato pagamento;
  • l’omesso esercizio dell’opzione nella dichiarazione annuale, sempre che si sia tenuto un comportamento concludente conforme al regime contabile o fiscale scelto in conformità a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, fatta salva l’ipotesi di omesso esercizio delle opzioni che devono essere comunicate con la dichiarazione dei redditi da presentare nel corso del primo periodo di applicazione del regime opzionale sanabile mediante l’istituto della remissione in bonis di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 444 (cfr. articolo 8, comma 1, del d.lgs. n. 471 del 1997);
  • la mancata iscrizione al VIES (cfr. articolo 11 del d.lgs. n. 471 del 1997).

Per espressa previsione normativa non saranno comunque regolarizzabili:

  • le violazioni relative all’applicazione di un regime opzionale da comunicare con la dichiarazione dei redditi da presentare nel corso del primo periodo di applicazione del regime opzionale, sanabili solo attraverso la procedura di “remissione in bonis” (es. omesso, ritardato invio comunicazioni all’ENEA inerenti opere di riqualificazione energetica di edifici soggette ad Ecobonus o a Superbonus);
  • gli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni emessi nell’ambito della procedura di voluntary disclosure di cui all’art. 5-quater del dl 167/90;
  • le violazioni formali che sono state già contestate in atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio (1° gennaio 2013),
  • le violazioni formali afferenti ad ambiti impositivi diversi da quelli espressamente indicati dal comma 166 (ad esempio, violazioni formali inerenti all’imposta di registro e all’imposta di successione).

La procedura di regolarizzazione in questione, inoltre, non potrà essere utilizzata per fare emergere attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio italiano, sia riguardo al rispetto delle norme sul monitoraggio fiscale di cui all’art. 4 del dl 167/1990 sia quelle riguardo all’applicazione dell’IVAFE e dell’IVIE.

Per perfezionare la procedura, bisognerà rimuovere le irregolarità  commesse  e versare, per ciascun periodo d’imposta  interessato da violazioni, 200€ in due rate di pari importo, con scadenza 31 marzo 2023 e 31 marzo 2024 (o in una unica soluzione entro il 31 marzo 2023).

Il versamento dovrà essere eseguito tramite modello F24 utilizzando lo specifico codice tributo TF44, denominato “REGOLARIZZAZIONE VIOLAZIONI FORMALI – Articolo 1, commi da 166 a 173, legge n. 197/2022”,   da riportare nella sezione “ERARIO” ed indicando nel campo “anno di riferimento”, nel formato “AAAA”,   l’anno solare  in cui sono state commesse le violazioni da sanare o  l’anno in cui termina il periodo d’imposta per il quale sono da regolarizzare le violazioni formali.

Nel caso di versamento rateale, il campo “rateazione/regione/provincia/mese di riferimento”è valorizzato nel formato “NNRR” dove “NN” identifica il numero della rata e “RR” il numero complessivo delle rate.

Nel caso di versamento in unica soluzione andrà indicato”0101”.